Bonus settore agricolo: decreto competitività

Interessanti agevolazioni a favore del settore agricolo vengono disposte nel Decreto competitività (D.L. 91/2014 convertito nella legge 116/2014), con l’obiettivo di sviluppare tale settore e potenziare quindi il made in Italy.

Lo scopo è quello di rafforzare i canali di vendita (e-commerce), sviluppare e creare reti di imprese, agevolare fiscalmente i giovani agricoltori che affittano terreni agricoli, effettuare la rivalutazione dei  redditi dominicali e agrari, fornire sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono nuovo personale e introdurre deduzioni IRAP per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 150 giornate all’anno, garantire l’accesso a mutui agevolati per giovani agricoltori e disporre l’abrogazione del reddito forfettario per i terreni incolti.

Vediamo più in dettaglio le caratteristiche dei diversi incentivi introdotti per vederne le modalità di funzionamento.

Commercio elettronico e reti di impresa: per le imprese agricole che producono prodotti compresi nell’allegato 1 del regolamento di funzionamento dell’Unione Europea e prodotti della pesca ed acquacoltura viene previsto per l’anno di imposta 2014 e per i due anni successivi un credito di imposta del 40% delle spese sostenute, non superiore ad euro 50.000, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (e-commerce).

Inoltre è disponibile un ulteriore credito di imposta pari sempre al 40% delle spese sostenute, non superiore in tal caso ad euro 400.000, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la cooperazione di filiera, al fine di sviluppare nuove reti di impresa o incrementare le attività di reti di imprese già esistenti. Il credito di imposta spetta alle imprese agricole e alle piccole e medie imprese del settore agroalimentare.

Entrambe le misure sono concesse per il 2014 e per i due anni successivi, vanno indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale sono concesse e i crediti di imposta maturati vanno utilizzati esclusivamente in compensazione. Successivi decreti ministeriali dovranno definire le condizioni operative delle due agevolazioni mentre per l’effettivo riconoscimento dei crediti occorre attendere l’autorizzazione della Commissione UE.

Detrazione d’imposta per l’affitto di terreni agricoli: viene introdotta una detrazione di imposta del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro locato e fino ad un massimo di euro 1200 all’anno. Il beneficio è rivolto a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore a 35 anni.  I terreni agricoli condotti in affitto non devono tuttavia essere di proprietà dei genitori e il contratto di affitto deve essere stipulato in forma scritta

Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari:  viene disposta la rivalutazione dei redditi dei terreni per la generalità dei contribuenti, del 30% nel 2015 e del 7% a decorrere dal 2016 (è pari al 15% per gli anni 2013-2014) da applicarsi sulla tariffa già rivalutata dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario. Per i terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP la rivalutazione è pari a 5% per gli anni 2013-2014 e diverrà del 10% per il 2015.

Accesso a mutui agevolati: alle imprese a prevalente partecipazione giovanile  che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola, per investimenti di importo non superiore ad euro 1.500.000 viene concessa la possibilità di ottenere mutui agevolati a tasso zero, con durata massima di anni 10 e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. L’agevolazione spetta alle imprese, dotate di particolari requisiti, che subentrano nella conduzione di un’azienda agricola, che esercita da almeno un biennio esclusivamente tale attività.

Abrogazione reddito forfettario terreni incolti: essendo stato abrogato l’art.31 comma 1 del TUIR non è più possibile determinare il reddito dominicale in via “forfettaria” nel caso di mancata coltivazione del terreno per un’intera annata agraria. Tale reddito deve pertanto essere determinato secondo le regole ordinarie.

Riduzione del costo del lavoro: le deduzioni dalla base imponibile IRAP di euro 7.500, elevate a euro 13.500 per le donne e gli under 35, attualmente riconosciute a regime per i lavoratori a tempo indeterminato sono estese anche ai lavoratori stagionali in agricoltura impiegati per almeno 150 giornate all’anno e aventi contratto di lavoro non inferiore a 3 anni. La misura, che deve essere autorizzata dalla Commissione UE, viene prevista per i produttori agricoli e per le società agricole ex. art.2 D.Lgs. 99/2004.

Assunzione di giovani in agricoltura: un’importante incentivo viene previsto a favore dei datori di lavoro che assumono giovani lavoratori agricoli. Viene infatti disposto un incentivo, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi e riconosciuto mediante compensazione dei contributi, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato o determinato con durata almeno triennale, con occupazione minima di 102 giornate all’anno e redatto in forma scritta. In particolare la norma distingue le due tipologie di assunzione in relazione alla decorrenza dell’incentivo:

  • per le assunzioni a tempo indeterminato: l’incentivo decorre dal completamento dei 18 mesi dal giorno dell’assunzione e viene usufruito per 18 mesi da tale data;
  • per le assunzioni a tempo determinato: in questo caso si hanno 6 mensilità agevolate a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, 6 ulteriori mensilità a decorrere dal compimento del secondo anno di assunzione e ulteriori 6 mesi a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione.

Il beneficio scatta per le assunzioni, effettuate tra il 01.07.2014 e il 30.06.2015, di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti, senza un lavoro retribuito da almeno 6 mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L’INPS, con circolare 137 del 5 novembre, dispone che dal 10 novembre è possibile per i datori di lavoro inoltrare le istanze per fruire del nuovo beneficio.

Le assunzioni devono inoltre comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale occorre considerare che gli stessi sono computati in base al rapporto tra le ore contrattualizzate e l’orario normale stabilito per i lavoratori assunti a tempo pieno.

Il diritto all’incentivo è subordinato all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il diritto all’incentivo è inoltre subordinato al fatto di essere in regola con i principi della legge Fornero (L. 92/2012).

Il beneficio contributivo non può eccedere annualmente e per ciascun lavoratore l’importo di euro 3.000 per i contratti a tempo determinato e euro 5.000 per i contratti a tempo indeterminato.

Fabrizio Tortelotti