Le passività nel nuovo OIC 19

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali significative novità si sono avute anche in relazione alle passività presenti nell’OIC 19.

Passiamo in rassegna le più rilevanti:

  • la definizione di debito: i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati ad una data stabilita;
  • la classificazione dei debiti assistiti da covenants: i covenants sono clausole accessorie ad un contratto di finanziamento con le quali il soggetto finanziato assume impegni direttamente o indirettamente correlati alla garanzia della restituzione della somma ottenuta.

Il mancato rispetto dei covenants comporta normalmente il sopravvenire della immediata esigibilità da parte del creditore del finanziamento erogato; l’OIC 19 stabilisce che nel caso in cui la rottura dei covenants avvenga entro la data di riferimento del bilancio l’intero debito sia  riclassificato tra le passività a breve termine; da ricordare infine che, nel caso in cui tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio intervengano nuovi accordi contrattuali con il creditore, il finanziamento può essere mantenuto tra le passività a breve termine.

  • il trattamento contabile dei debiti indicizzati: trattasi di passività, generalmente a medio-lungo termine, che correlano il rendimento o il valore di rimborso ad un tasso che risulta abitualmente essere l’inflazione. Il principio contabile ne individua tre diverse tipologie:
    • strumenti a rendimento indicizzato;
    • strumenti a rimborso indicizzato;
    • strumenti ad indicizzazione mista;
  • viene confermato il divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tasso fuori mercato;
  • altra importante novità riguarda lo scorporo degli interessi passivi inclusi nel costo di acquisto di beni o servizi qualora si ritenga che esista una rilevante componente finanziaria compresa nei termini di pagamento negoziati con il fornitore: in questo caso il valore è ottenuto attualizzando il debito ad un tasso di interesse per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari;
  • nel caso di un prestito obbligazionario, che prevede un unico rimborso alla scadenza, o di obbligazioni senza cedola, l’ammortamento dell’aggio/disaggio viene rilevato in modo lineare lungo la durata del prestito; con riferimento invece alle obbligazioni convertibili resta invariata la precedente impostazione in base alla quale è prevista l’iscrizione del debito al valore nominale senza rilevazione della componente di equity;
  • è stato chiarito che la rilevazione degli accantonamenti ai fondi deve avvenire in via prioritaria nelle voci dell’aggregato B del conto economico diverse dalla voce B.12 e B.13 sulla base della natura dell’operazione sottostante.

Stefano Venturelli – Centro Studi CGN