Ecco come aderire al nuovo regime forfettario

Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova attività d’impresa o un’attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di stabilità 2015, direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.

A chiarirlo è la stessa Agenzia delle Entrate con un comunicato del 31 dicembre 2014. Il documento dell’Agenzia stabilisce che fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per aderire al nuovo regime forfettario sarà sufficiente barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011”.

Il nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di stabilità (L. 190/2014 articolo 1, commi da 54 a 89) consente di determinare il reddito applicando ai ricavi o ai compensi percepiti una percentuale di redditività variabile a seconda dell’attività e forfetizza i componenti negativi. Questo significa che i costi e le spese effettivamente sostenute dal contribuente che aderisce a tale nuovo regime non assumono nessuna rilevanza.

Chi sono i soggetti che possono aderire al nuovo regime? L’accesso al regime forfettario è riservato alle persone fisiche con ricavi e compensi non superiori alle soglie prefissate dal legislatore che variano da 15 mila a 40 mila euro.

I contribuenti che vogliono aderire al nuovo regime forfettario non devono aver sostenuto spese per lavoro dipendente e para subordinato superiori a 5 mila euro e il costo dei beni strumentali non deve superare i 20 mila euro.

Per loro, quindi, basterà un semplice segno di spunta sul modello AA9/11 per avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.

Ecco alcuni dei vantaggi del nuovo regime forfettario: esonero dell’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, esonero dal versamento dell’Iva, mancata applicazione della ritenuta d’acconto, non applicabilità degli studi di settore, nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere al regime forfettario.

I contribuenti che aderiscono a tale regime sono altresì esonerati dagli obblighi di dichiarazione e comunicazione Iva, dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti Iva (spesometro), dalla comunicazione telematica per le operazioni effettuate nei confronti degli operatori blacklist e dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento.

Per quanto riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva, si applicherà il 15% (anziché il 5% come il vecchio regime dei minimi). L’imposta forfettaria continua a sostituire IRPEF, addizionali, IRAP e IVA.

Inoltre, per le nuove attività, viene previsto un ulteriore abbattimento pari a un terzo del reddito imponibile per tre anni. Tale abbattimento trova applicazione per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi. Per beneficiare della riduzione a un terzo, l’attività deve rispettare i requisiti della novità: il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare e l’attività esercitata non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente.

Agevolato anche il versamento dei contributi previdenziali che saranno determinati in base al reddito dichiarato (niente più contributi minimi fissi). L’agevolazione vale solo per artigiani e commercianti, mentre i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza continueranno a versare i contributi indipendentemente dal reddito dichiarato.

E il vecchio regime dei minimi? Che fine fa? A partire dal 1 gennaio 2015 viene abrogato e non è più possibile aderirvi. Tutti i contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi possono continuare fino alla scadenza naturale allo scadere dei cinque anni previsti o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com