L’autoriciclaggio non è più un miraggio

La verità è solo una: l’autoriciclaggio non è più un miraggio. È entrata in vigore, infatti, dal 1°gennaio 2015 la legge n°186/2014, la quale prevede la disciplina della voluntary disclosure e il reato di autoriciclaggio.

Che cos’è la voluntary disclosure?

La voluntary disclosure consiste in una collaborazione volontaria, ovvero nel dichiarare spontaneamente attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute, in violazione degli obblighi fiscali, all’estero o anche nel territorio italiano.

È consentita l’adesione, a questa tipologia di collaborazione, a coloro che hanno violato gli obblighi di dichiarazione fino al 30 settembre 2014.

Pertanto, i soggetti che vogliono sanare le irregolarità con il Fisco, devono presentare entro il 30 settembre 2015, il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Grazie a tale modello sarà possibile identificare le attività illecite e le somme occultate, la relativa provenienza, le imposte evase (es. IRPEF, IVA, IRAP, ecc), i dati fiscali del contribuente e l’indicazione del professionista intermediario.

La collaborazione volontaria, però, è preclusa per coloro che sono già soggetti ad accertamenti o controlli fiscali sulle somme occultate.

A questo punto sorge spontanea una domanda: qual è il vantaggio, quindi, per chi aderisce alla voluntary disclosure?

Il vantaggio consiste in una sorta di “scudo” per diversi reati tributari e nella riduzione di varie sanzioni penali e amministrative. I reati esclusi dalla collaborazione volontaria sono:

  • dichiarazione infedele e fraudolenta;
  • omessa dichiarazione;
  • omesso versamento IVA.

Arriviamo finalmente all’oggetto evidenziato dal titolo dell’articolo, in quanto la voluntary discolosure esclude la punibilità per quanto concerne i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e anche il nuovo reato di atuoriciclaggio.

Che cosa prevede l’autoriciclaggio?

La nuova norma prevede la punibilità per colui che, dopo aver commesso o aver concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Dunque, il soggetto attivo del reato di autoriciclaggio, è colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo.

L’autoriciclaggio consiste in un vero e proprio reato (art. 648-ter 1 del codice penale).

Il legislatore ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

C’è un aspetto molto importante da tenere in considerazione ed è il seguente: non sono punibili quelle condotte per le quali il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate esclusivamente al godimento personale o alla mera utilizzazione.

Sono previste due soglie di punibilità per l’autoriciclaggio:

  1. la reclusione da 2 a 8 anni e una multa da 5.000 a 25.000 euro per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità nelle attività circoscritte dal legislatore, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
  2. la reclusione da 1 a 4 anni e una multa da 2.500 a 12.500 euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a 5 anni.

Concludendo, possiamo affermare che esiste un rapporto quasi inscindibile tra il fenomeno dell’evasione fiscale e la nuova fattispecie dell’autoriciclaggio in quanto, nella maggior parte dei casi, chi evade cerca poi di occultare, impiegare o trasferire (magari anche all’estero) il denaro, quale risultato dell’evasione, al fine di ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa.

Alessio Vitale – Centro Studi CGN