L’identificazione diretta ai fini IVA: semplificazione per i non residenti

Uno dei problemi che i soggetti non residenti si trovano a dover risolvere per poter lavorare nel territorio dello Stato Italiano, è inquadrare la loro posizione da un punto di vista fiscale e tributario.

Il legislatore comunitario, in alternativa alla costituzione di una stabile organizzazione o alla nomina di un rappresentante fiscale, nel caso in cui un soggetto non residente manifesti la necessità di compiere operazioni IVA rilevanti nel territorio dello Stato Italiano (o in un altro Stato Membro dell’Unione Europea), ha previsto lo strumento dell’identificazione diretta, introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ora rifusa negli artt. 204 e s. della Direttiva dell’UE n. 2006/112/CE.

Nello specifico ricorrono allo strumento dell’identificazione diretta ai fini IVA i soggetti non residenti nello Stato che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta e che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, assolvendo direttamente ai relativi obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo.

Tale istituto deve essere adottato, in assenza di una stabile organizzazione e in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti non residenti nei confronti di:

  • privati consumatori;
  • enti non commerciali privi di p. IVA;
  • soggetti non residenti anche se in possesso di p. IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale (Ris. AE 25 agosto 2010 n. 89/E).

In termini di responsabilità, con il sistema dell’identificazione diretta per l’Amministrazione Finanziaria italiana, a differenza della stabile organizzazione e della nomina del rappresentante fiscale, rimane imputabile a tutti gli effetti il soggetto estero con facoltà di agire e con poteri di firma.

Il soggetto non residente che si è identificato in Italia non assume quale territorio fiscalmente rilevante quello Italiano, bensì quello estero; in sostanza, pur mantenendo lo status di soggetto non residente, diviene destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla normativa fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato ai fini IVA (Circ. AE 21 ottobre 2010 n. 53/E), mentre ai fini delle imposte dirette il soggetto non residente verrà assoggettato alle imposte nel Paese in cui è fiscalmente residente.

Per adottare questo sistema occorre identificarsi direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972), presentando il modello ANR/3 prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.

Il modello ANR deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni di uno o più dei dati già comunicati indicati nella dichiarazione per l’identificazione diretta o per cessare l’attività.

Le dichiarazioni per l’identificazione diretta, con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate esclusivamente all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – via Rio Sparto n. 21 – 65100 Pescara, secondo le seguenti modalità:

  • direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
  • a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

Una volta compilato e sottoscritto da parte del Legale Rappresentante l’apposito modello ANR/3 si devono allegare:

  • un certificato originale e aggiornato rilasciato dalle Autorità Fiscali del Paese dove ha la sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA;
  • un certificato originale e aggiornato rilasciato della Camera di Commercio del Paese dove ha la sede legale l’impresa e, se trattasi di società, detto certificato deve indicare i rappresentanti con facoltà di agire e i poteri di firma;
  • le traduzioni in lingua italiana dei certificati suindicati sottoscritte da chi le ha eseguite, con in allegato una copia di un valido documento d’identità;
  • copia di un valido documento d’identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta (mod. ANR/3);
  • dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, dove si specifica:
    • l’attività abituale e le altre attività effettivamente svolte nel Paese estero di stabilimento;
    • l’attività che si intende svolgere in Italia in seguito all’identificazione diretta ex art.35 ter D.P.R. 633/1972;
    • le motivazioni della richiesta;
    • verso quali soggetti (società, privati, etc.) si rivolge l’attività da svolgere in Italia;
    • che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano.

Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’attribuzione della partita IVA e all’invio del relativo certificato di attribuzione, il soggetto identificato deve assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA italiana.

Secondo le disposizioni riportate nel Titolo II del D.P.R. 633/1972, il soggetto identificato deve procedere alla fatturazione e registrazione delle operazioni attive e passive, alla liquidazione e ai versamenti periodici (art.1 e 2 del D.P.R. 100/98 così come modificato dal D.P.R. 435/2011), alla richiesta di eventuali rimborsi trimestrali, alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA e della dichiarazione annuale, al versamento dell’acconto annuale IVA e dell’eventuale conguaglio e rimborso dell’eccedenza. Inoltre il soggetto in questione è tenuto alla redazione e conservazione dei registri e documenti e alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

Per ciò che concerne le modalità di effettuazione dei pagamenti dei soggetti non residenti, questi possono avvenire:

  • mediante il servizio telematico internet, richiedendo il pincode all’Agenzia delle Entrate ed aprendo un c/c bancario presso una Banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate;
  • oppure, mediante l’effettuazione di un bonifico dal c/c estero, in favore dei capitoli e articoli di entrata del Bilancio dello Stato e/o dei conti di tesoreria, secondo lo standard MT103 e secondo le indicazioni fornite dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Concludendo, per aprire la porta ai soggetti non residenti che vogliono operare nel nostro territorio, l’identificazione diretta ai fini IVA è un valido sistema di semplificazione in termini di costi e burocrazia, sia per i soggetti stessi che per gli Uffici del nostro Paese.

Lavinia Linguanti