Per il 730 redditi e oneri viaggiano online

I redditi dei dipendenti, pensionati e quelli relativi ad alcune tipologie di lavoro autonomo verranno trasmessi on line e confluiranno direttamente nel modello 730 precompilato.

È la novità contenuta nella legge sulle semplificazioni (DLgs. 21.11.2014 n. 175) che riverbera i propri effetti sulle modalità di consegna e presentazione delle certificazione dei redditi, unitamente alle altre novità riguardanti:

  • la trasmissione di alcune tipologie di oneri deducibili e detraibili;
  • la presentazione del 730 precompilato;
  • il rilascio del visto di conformità;
  • i compensi e i requisiti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.

In via sperimentale, a decorrere dal 2015, gli artt. 1 – 5 del DLgs. 175/2014 prevedono la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta nonché le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

A tal fine i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti entro il 2.3.2015 (poiché il 28.2.2015 cade di sabato) le certificazioni dei redditi corrisposti nel 2014, e trasmetterle, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2015 (in quanto il 7.3.2015 cade di sabato).

Per rendere possibile l’adempimento in esame, l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo la nuova “Certificazione Unica” (CU), con le relative specifiche tecniche, che consentirà di attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora certificati mediante il modello CUD;
  • i redditi di lavoro autonomo, provvigioni, e alcuni redditi diversi (es. compensi di lavoro autonomo occasionale e per attività sportiva dilettantistica) e ai corrispettivi per contratti di appalto (soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73), finora certificati in forma “libera”.

La nuova Certificazione Unica ha un ambito di applicazione analogo al modello 770 Semplificato anche se tale adempimento non sostituisce (per il momento) l’obbligo dichiarativo dei modelli 770.

Occhio alle sanzioni in quanto per ogni certificazione omessa, tardiva o errata la norma prevede l’applicazione di una sanzione pari a euro 100,00, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97.

Ai fini della precompilazione del modello 730, il decreto sulle semplificazioni prevede in capo

  • ai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari,
  • alle imprese assicuratrici,
  • agli enti previdenziali e ai soggetti gestori di forme pensionistiche complementari

l’obbligo di trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, (quest’anno il 2/3/2015) all’Agenzia delle Entrate una comunicazione:

  • con i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi di previdenza complementare);
  • segnalando tutti i soggetti del rapporto considerato.

Si sottolinea che tale obbligo era già previsto e la novità concerne l’anticipazione dei termini dal 30 aprile al 28 febbraio di ogni anno secondo modalità che sono state stabilite nei recenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (provvedimenti n. 160358, 160365 e 160381 del 16/12/2014).

Con la finalità di “riempire” il modello 730, a partire dal 2015, vengono previsti obblighi di comunicazione in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate:

  • da parte delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie (pubbliche e private), dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
  • mediante il Sistema Tessera Sanitaria.

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare anche i dati acquisiti dalle ricette mediche recanti la prescrizione di farmaci o di prestazioni specialistiche o dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa.

Per completare il quadro della raccolta dati, è previsto che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi­nanze, saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle altre spese deducibili o detraibili.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN