Ultimi chiarimenti delle Entrate sui rimborsi Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte dal “decreto semplificazioni“( D.Lgs. 175/2014) sui rimborsi IVA annuali e trimestrali. Vediamo di cosa si tratta.

Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014 ha sostituito l’art.38-bis del DPR n. 633/72, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA, con la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea.

La nuova disciplina prevede che  i rimborsi siano eseguiti, su richiesta presentata in sede di dichiarazione annuale IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Pertanto, se ad esempio la dichiarazione IVA è presentata il 1 febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi. Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta (correttive nei termini, integrative), il termine di tre mesi inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata.

Il novellato art. 38-bis del DPR 633/72 prevede inoltre che i rimborsi IVA di importo fino a 15.000,00 euro (e non più quelli sino a 5.164,57 euro come precedentemente previsto) siano eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione, per i rimborsi annuali, o dell’istanza di rimborso, per quelli relativi a periodi inferiori all’anno.

I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano tra i contribuenti “a rischio”, sono eseguiti anch’essi senza presentazione di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

a) presentazione della dichiarazione IVA annuale o del modello TR recanti il visto di conformità da parte del professionista abilitato o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo contabile;

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la sussistenza delle condizioni soggettive del contribuente che legittimano l’accesso al rimborso senza prestazione della garanzia.

Le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo articolo 38-bis si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (ovvero il 13 dicembre 2014) relativamente alle fattispecie e con le modalità di seguito precisate:

  • per i rimborsi di ammontare superiore a 5.164,57 euro e fino a 15.000,00 euro, non è richiesta la prestazione della garanzia. Nel caso in cui alla data del 13 dicembre 2014 la garanzia sia stata già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto non è tenuto a presentarla;
  • per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000,00 euro, il contribuente, in presenza di dichiarazione o modello TR con visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo contabile, in assenza dei requisiti “di rischio”, è tenuto esclusivamente a presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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