730 precompilato e certificazione unica: i chiarimenti del Telefisco

Con lo scopo di semplificare la “vita tributaria” dei contribuenti, nel 2015 debutterà la dichiarazione precompilata, introdotta in via sperimentale dal D.Lgs. 175/2014. Ogni dichiarazione dei redditi è incardinata su una serie di informazioni, non tutte disponibili da parte dei cervelloni del fisco.

Già si sa, che i primi anni di applicazione della dichiarazione precompilata saranno caratterizzati da una fase di precarietà e, man mano che il sistema di gestione delle informazioni verrà perfezionato, solo nei prossimi anni (si crede nel 2017)  la dichiarazione precompilata andrà a regime.

Pare tutto più semplice, ma dietro l’apparente semplificazione si cela il lavoro dei CAF e dei professionisti che dovranno farsi carico della mancanza di tutte le informazioni necessarie per la corretta e completa elaborazione del modello 730.

Soggetti interessati. Possono accedere alla dichiarazione precompilata i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione per i quali risulta pervenuta la certificazione unica per i redditi 2014.

È il caso di segnalare le seguenti situazioni:

  1. la dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento al periodo d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali al momento dell’elaborazione della precompliata risulta ancora in corso l’attività di liquidazione 36-bis DPR 600/1973;
  2. in caso di possesso di altri redditi che non possono essere dichiarati nel modello 730 (per esempio redditi di impresa), al contribuente resta preclusa la via della dichiarazione precompilata dovendo obbligatoriamente presentare il modello Unico;
  3. la disponibilità di una dichiarazione precompilata completa in tutti i suoi elementi non preclude la possibilità di presentare il modello 730 ordinario oppure il modello Unico.

Informazioni presenti. Nella precompilata, per il 2015 (periodo 2014), confluiranno i seguenti dati:

  1. i dati contenuti nella certificazione unica;
  2. i dati relativi agli interessi passivi sui mutui e oneri accessori su mutui agrari e fondiari, ai premi assicurativi (vita, causa morte e infortuni),  e ai contributi previdenziali e assistenziali;
  3. alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell’anno precedente (oneri detraibili a carattere pluriennale);
  4. altri dati presenti in anagrafe (versamenti con F24).

Dal 2016, con riferimento al periodo d’imposta 2015, l’archivio dell’Agenzia disporrà anche delle informazioni presenti nel Sistema Tessera Sanitaria.

Durante il Telefisco 2015, i funzionari dell’Agenzia hanno avuto modo di precisare che gli elementi acquisiti dall’anagrafe tributaria, oltre a essere utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata, continueranno a essere utili per l’analisi del rischio di evasione consentendo agli uffici di ricercare quelle situazioni che presentano evidenti anomalie anche ai fini dei controlli redditometrici.

La certificazione unica. Dal 2015 i sostituti d’imposta dovranno:

  1. consegnare le certificazioni ai percettori entro il 28 febbraio (spostato al 2 marzo perché cade di sabato);
  2. trasmettere telematicamente le certificazioni all’Agenzia entro il 9 marzo;
  3. inviare il modello 770 per l’anno 2014.

È stato precisato durante Telefisco 2015 che:

  1. l’obbligo dell’invio telematico della certificazione unica non prevede deroghe e riguarda tutti i casi dove è previsto il rilascio dello stesso documento a prescindere dal fatto che alcuni dati certificati confluiranno nella dichiarazione precompilata (per esempio dati CUD dipendenti) e altri dati invece non saranno destinati a essere catturati per popolare la dichiarazione online (certificazione compensi attività a fiscalità privilegiata);
  2. nella gestione della certificazione unica entrano anche i compensi non soggetti a ritenuta in acconto corrisposti a coloro che applicano il regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile, nuovi minimi e nuove iniziative produttive;
  3. per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro con espressa inapplicabilità del “concorso di violazioni e continuazione” (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997);
  4. i sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche inviando entro 5 giorni successivi alla scadenza una nuova dichiarazione corretta. L’obbligo di inviare la dichiarazione corretta resta anche dopo i cinque giorni. Non è prevista, invece, la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento in quanto il calendario degli adempimenti finalizzati all’elaborazione della dichiarazione precompilata è incompatibile con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.

La gestione della precompilata. La dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal 15 aprile con i seguenti dati e informazioni:

  1. il modello 730 precompilato;
  2. l’esito della dichiarazione (rimborso spettante o somme a debito dovute);
  3. il modello 730/3 con dettaglio dei risultati della dichiarazione;
  4. un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione delle dichiarazioni;
  5. un prospetto ulteriore con le informazioni che risultano incompatibili o incongruenti da controllare prima di provvedere alla loro inclusione nel modello dichiarativo.

Una volta esaminata la dichiarazione precompilata al contribuente spettano le seguenti scelte:

  1. accettazione senza modifiche dei dati con affrancamento del controllo formale da parte del fisco (sussiste invece il controllo sostanziale circa la verifica delle condizioni soggettive e oggettive che danno diritto alle agevolazioni);
  2. invio di un nuovo modello con correzione dei dati e inserimento di altri dati.

I tecnici del fisco hanno, inoltre, precisato che:

  1. l’inibizione dei controlli obbligatori riguardanti i rimborsi oltre i 4.000 euro sono compresi nell’affrancamento, nel senso che accettando la precompilata senza apportare modifiche l’Agenzia procederà al rimborso di quanto previsto senza ulteriori richieste di documentazione;
  2. si considera dichiarazione con correzione dati quando sono presenti dati nel prospetto separato, oggetto di una ulteriore verifica, e confermati così come riportati nel prospetto;
  3. la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti. In caso di disconoscimento delle agevolazioni, per assenza dei requisiti, sarà il contribuente a risponderne nei riguardi dell’erario.

È dubbio se l’inibizione dei controlli formali riguarda solo i dati comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali oppure viene esteso anche alle certificazioni inviate dai sostituti d’imposta. Dal tenore letterale pare che il fisco voglia mantenere la possibilità di effettuare i controlli formali anche sui dati pervenuti dai sostituti d’imposta.

Se tale orientamento verrà confermato, l’interesse dei contribuente per la dichiarazione precompilata sarà alquanto limitato.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN