Bonus contributivo 2015 e somministrazione di lavoro

Come già visto, la legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. Se numerose sono le condizioni poste dalla legge per fruire dell’esonero in questione, una particolare ipotesi di applicazione di questa agevolazione riguarda i contratti di somministrazione di lavoro.

In effetti, ricordiamo che la somministrazione di lavoro è lo schema contrattuale sotteso ad un rapporto di lavoro di tipo “tripartito” che vede il coinvolgimento di tre soggetti: un’Agenzia di somministrazione di lavoro, il lavoratore, assunto da questa e inviato in missione, e un’azienda utilizzatrice che fruisce dell’attività lavorativa.

All’interno di questa configurazione, il rapporto di lavoro, pertanto, è impostato su una particolare articolazione. Come si definisce in questi casi la fruizione del beneficio contributivo per le nuove assunzioni?

Possono ricorrere alla misura incentivante, a seconda dei casi, l’Agenzia di somministrazione o  l’azienda utilizzatrice.

Nel primo caso, l’Agenzia fruisce dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (chiaramente, a scopo di somministrazione), anche se l’invio del lavoratore avviene poi con missioni a termine.

La seconda ipotesi, invece, riguarda il caso in cui il lavoratore venga assunto e “stabilizzato” a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice, dopo una missione a tempo determinato dello stesso lavoratore, già assunto dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato. In questo caso, l’esonero contributivo spetta all’azienda utilizzatrice, ma solo per  il periodo residuale  di utilizzo dell’esonero.

Valgono, inoltre, le condizioni generali previste per l’applicabilità della misura, ossia:

  • il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi presso altro datore di lavoro, incluso il somministratore;
  • non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti all’entrata in vigore della L. n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015 – (ottobre, novembre, dicembre 2014) presso lo stesso datore di lavoro.

Stefano Carotti – Centro Studi CGN