Esenzione IMU sui terreni agricoli: che fare?

Il D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 tenta di risolvere il pasticcio che si è creato sull’esenzione IMU relativa ai terreni agricoli ridefinendo i parametri introdotti con il DM 28 novembre 2014 e a rischio invalidità da parte del TAR, nonché spostando la scadenza per l’IMU eventualmente dovuta per il 2014 al 10 febbraio 2015. Arriva in extremis anche la risoluzione del ministero (n. 2/DF del 3/2/2015) a chiarire alcuni aspetti della controversa materia.

I nuovi criteri per stabilire se un terreno è esente dall’IMU oppure no rimandano all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT reperibile al link http//www.istat.it/it/archivio/6789 ma, a differenza di quanto stabilito nel DM 28 novembre 2014, non si fa più riferimento all’ubicazione in termini di altitudine del centro del Comune, bensì alla “codifica” data dall’ISTAT al suo territorio.

L’esclusione dei terreni ai fini IMU va ricercata, quindi, sul sito dell’ISTAT (elenco dei Comuni italiani), puntando l’attenzione sulla colonna S denominata “Comune Montano” e non più sulla colonna Q denominata “altitudine del centro”, in cui i Comuni vengono classificati, a prescindere dall’altitudine in cui è situata la sede amministrativa, secondo le seguenti lettere:

  • LETTERA T, equivale a TOTALMENTE MONTANO;
  • LETTERA P, equivale a PARZIALMENTE MONTANO;
  • LETTERA NM, equivale a NON MONTANO.

A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’IMU si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani (lettera T);
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani (lettera P);
  • ai terreni ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani (lettera P), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

È stato precisato nella risoluzione n. 2/DF del 3/2/2015 che il possessore che concede in affitto o comodato un terreno a un operatore professionale, per poter godere dell’esenzione IMU deve egli stesso (il possessore) qualificarsi come operatore professionale, vale a dire coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Le nuove disposizioni si applicano anche per il periodo d’imposta 2014 con una clausola di salvaguardia: un terreno esente in base alle regole del DM 28 novembre 2014 ma soggetto in base alle regole del DL n. 4/2015 non sarà comunque tenuto a versare l’imposta per il 2014, ma ad applicare le nuove regole a decorrere dalla rata di acconto di giugno 2015.

Il vecchio decreto prevedeva l’esenzione per tutti i terreni dei Comuni ubicati a un’altitudine “al centro” (ovvero quella della sede del municipio) di 601 metri e oltre. Nei Comuni con altitudine, invece, compresa tra 281 metri e 600 metri l’esenzione era applicabile ai terreni posseduti (anche se non condotti) da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Dall’incrocio dei due provvedimenti emerge che, ad esempio, per un terreno posseduto da un coltivatore diretto nel Comune che presenta un’altitudine al centro di 300 metri ma che è considerato non montano, il 10 febbraio non si dovrà pagare nulla per il 2014, in quanto il terreno è considerato esente in base al decreto di novembre, mentre si dovrà pagare nel 2015 in quanto il terreno risulta non esente in base alle regole del D.L. 4/2015.

Per il medesimo anno 2014, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina.

La legge di stabilità per il 2015 precisa che l’aliquota è quella di base pari a 7,6 per mille, salvo che il Comune non abbia deliberato un’aliquota specifica per i terreni agricoli. La stessa risoluzione del 3 febbraio scorso ha chiarito che il Comune deve prevedere un’aliquota specifica per i terreni agricoli e che, laddove il Comune abbia previsto un’aliquota IMU per gli altri immobili, la locuzione “altri immobili” non può considerarsi comprensiva anche dei terreni.

Per il 2014, anche per via delle vicissitudini giurisprudenziali relative alla classificazione dei terreni, la scadenza del pagamento, già fissata al 26 gennaio, viene spostata al prossimo 10 febbraio. Entro tale data andrà calcolata l’IMU dovuta, applicando l’aliquota base del 7,6 per mille (oppure quella di riferimento per quel Comune) con versamento tramite specifico bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24, indicando il codice tributo 3914.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN