Fondi pensione: le novità in vigore dal 1 gennaio 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto delle novità per i Fondi di previdenza complementare, prevedendo con decorrenza dal 1 gennaio 2015 l’aumento dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei Fondi di previdenza integrativa dall’attuale 11,5% al 20%. Allo stesso tempo tali Fondi avranno diritto ad un credito di imposta.

Fondi di previdenza complementare: di cosa si tratta

Forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce, la previdenza complementare si fonda su un sistema di finanziamento a capitalizzazione: ogni soggetto iscritto ad una forma di previdenza complementare ha un conto personale in cui confluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati in strumenti finanziari, come azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento, ecc. Al momento del pensionamento, l’iscritto riceverà una rendita aggiuntiva alla pensione o si vedrà restituito il capitale versato, alle condizioni stabilite dal Fondo di appartenenza, aumentato o diminuito a seconda dei risultati di gestione.

Fondi pensione: tassazione al 20%

All’articolo 1, commi 621, 622 e 624 della legge n. 190/2014 si prevede un nuovo regime di tassazione sulla previdenza integrativa. In particolare si stabilisce un aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei Fondi al 20%.

Si tratta di un aumento retroattivo al 2014: ciò significa che l’aliquota al 20% si applica alla parte di risultato di gestione del Fondo maturata nel 2014, al netto delle erogazioni effettuate per pagare i riscatti eseguiti sempre nel 2014.

Le precisazioni di COVIP

A vigilare sui fondi pensione è la COVIP (Commissione Vigilanza Fondi Pensione) che con la circolare 158 del 9 gennaio 2015, fornisce alcuni chiarimenti relativi alle novità sulla previdenza complementare introdotte dalla manovra di Stabilità. In particolare viene chiarito che l’aumento dell’aliquota sui fondi pensione non va applicato alla valorizzazione della quota di fine anno, ma bisogna tenerne conto a partire dal 1 gennaio 2015.

Credito di imposta al 9%

Al fine di andare incontro alle proteste sollevate proprio in seguito all’aumento della tassazione per i fondi di previdenza complementare, il Legislatore ha introdotto al comma 621 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 un credito di imposta.

In particolare si prevede che, dal periodo di imposta 2015, i fondi di previdenza complementare avranno diritto ad un credito di imposta, pari al 9% del risultato maturato, al netto dell’imposta sostitutiva dovuta. L’unico vincolo è che l’ammontare del Fondo corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il credito di imposta potrà essere usato solo a decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l’investimento. Il credito inoltre non concorre alla formazione del risultato netto maturato e non rientra fra i proventi tassabili al momento dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo. Va indicato nella dichiarazione dei redditi del Fondo relativo a ciascun periodo di imposta e la compensazione avviene con il modello F24.

Alessandra Caparello