I sostituti d’imposta e le nuove modalità di compensazione dei crediti

Con la cosiddetta Legge sulla Semplificazione (Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175), oltre alle peculiari novità in materia fiscale, risultano essere interessanti le nuove disposizioni in tema di compensazione dei crediti d’imposta e delle ritenute versate in eccesso da parte dei sostituti d’imposta. Le semplificazioni così introdotte, finalizzate allo snellimento di alcuni adempimenti, divengono già operative a decorrere dal periodo di imposta 2015.

Il risultato e l’obiettivo del nuovo dettato normativo risiedono nel tentativo, da parte del Legislatore, di creare e permettere un sistema più efficiente nei rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, riducendo così i tempi di trasmissione e acquisizione delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione. E tale gestione, spesso, è prevista, dalla normativa vigente, a carico dei sostituti d’imposta o dei loro intermediari incaricati.

Ecco quindi inserirsi in questo contesto, la novità inerente le modalità di compensazione di eventuali crediti d’imposta o di ritenute versate in eccesso, risultanti dall’applicazione della “sostituzione” d’imposta prevista dall’attuale legislazione a carico dei datori di lavoro.

Fino al periodo d’imposta 2014 i datori di lavoro potevano portare direttamente in detrazione le somme versate erroneamente in eccesso e i crediti d’imposta riconosciuti a soggetti destinatari (lavoratori dipendenti, subordinati, lavoratori autonomi); veniva quindi operata la cosiddetta compensazione “verticale” di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale operazione consisteva nella possibilità di equilibrare, sino ad annullare, quanto dovuto a credito con quanto da versare, purché il tributo fosse caratterizzato da una stessa tipologia reddituale (redditi lavoro dipendente o assimilati, redditi da lavoro autonomo etc).

Quanto previsto sino ad oggi richiedeva, conseguentemente, che le informazioni relative alle operazione di compensazione verticale dovessero essere portate a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria attraverso l’annuale dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 Semplificato o Ordinario), indicandole specificatamente nelle apposite caselle individuabili nei relativi quadri ST e SX.

Ora, con le nuove previsioni normative, i sostituti d’imposta dovranno “esternalizzare” le compensazioni dei tributi direttamente nel modulo di versamento unificato F24.

Questa nuova procedura operativa, definita per contro compensazione “orizzontale”, decorre già dai versamenti previsti per febbraio 2015 (primo versamento 16 febbraio 2015) e attinenti ai crediti d’imposta – o alle somme versate in più – nel 2015 (e quindi di competenza dello stesso anno).

Le operazioni di compensazione orizzontale dovranno necessariamente essere effettuate attraverso l’utilizzo e l’indicazione di specifici codici tributo appositamente predisposti e diffusi con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, n. 13/E.

La stessa Amministrazione Finanziaria, invece, con la propria Circolare del 30 dicembre 2014 n. 31/E ha chiarito che le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze e sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014.

Si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2015 relative al 2014 o delle ritenute compensate nell’ambito del conguaglio relativo al 2014.

Pertanto:

Compensazioni

Sempre con la Circolare 31/E/2014 l’Amministrazione Finanziaria ha poi chiarito che gli importi soggetti alla nuova modalità di compensazione risultano essere:

  • le somme rimborsate ai sostituti, da scomputare nel mese successivo a quello in cui è effettuato il rimborso (ad esempio per assistenza fiscale o crediti d’imposta) e nel limite delle ritenute di acconto relative al periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta;
  • le somme e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto da scomputare dai versamenti dei mesi successivi.

Viene inoltre chiarito che:

  • le compensazioni disciplinate dal D.Lgs. 175/2014 non concorrono alla determinazione del limite di compensazione, così come attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

È opportuno segnalare, infine, che l’Amministrazione Finanziaria ha specificato che l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la Circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Esempi di compilazione modello F24 e compensazione

Esempi di compilazione

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato