La Legge di stabilità 2015 introduce il nuovo “patent box” all’italiana

Con la Legge di Stabilità viene introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata (cosidetto “patent box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno e brevetti.

Con il nuovo regime agevolato di tassazione, la normativa italiana si é allineata a quella dei principali paesi europei, con l’obiettivo di arginare il fenomeno dei gruppi italiani che delocalizzano marchi e brevetti al solo scopo di ottenere una tassazione migliore per i redditi derivanti dallo sfruttamento di tali attività immateriali.

Il nuovo regime di tassazione é rivolto ai titolari di reddito d’impresa e si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti solari).

L’opzione può essere esercitata da società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali é in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con cui sia possibile scambiare le informazioni necessarie.  Gli enti che esercitano l’opzione per il regime di tassazione agevolata devono essere soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali citati.

È possibile richiedere la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Le percentuali di esclusione di tali redditi da imposizione fiscale (sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP) sono del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e per il 50% dal 2017 in poi.

In caso di concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali, l’esclusione da imposizione sarà applicata ai relativi redditi secondo le percentuali di detassazione sopra riportate; mentre, in caso di utilizzo diretto degli stessi, sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in base ad una procedura complessa di ruling, conforme a quanto previsto dall’art. 8 del DL 269/2003.

Una tassazione agevolata si applica anche al reddito da plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali. Nello specifico la detassazione é integrale, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito:

  • nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;
  • prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

L’opzione per il “patent box italiano” ha durata per cinque esercizi sociali ed é irrevocabile.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/

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