Split payment: nulla cambia per la fattura elettronica?

A pochi mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA, è in arrivo un’altra novità per le imprese che lavorano con gli enti pubblici: lo split payment.

Si tratta di un metodo di versamento dell’IVA finalizzato a contrastare i fenomeni di evasione di imposta introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Finanziaria 2015.

In base al novellato art. 17-ter co. 1, DPR n. 633/72, i fornitori che a partire dal 1 gennaio 2015 emetteranno fattura per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA,  non incasseranno la relativa IVA, che la PA verserà direttamente all’Erario.

Lo split payment è applicabile alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data; pertanto, le fatture emesse fino al 31.12.2014 con IVA ad esigibilità differita non saranno interessate dal meccanismo dello split payment.

Per le operazioni soggette a split payment, l’IVA sarà esigibile al momento del pagamento della fattura da parte dell’Ente pubblico, ovvero, su opzione dell’Ente medesimo, al momento di ricezione della fattura.

Dal punto di vista operativo, nella fattura (che, ricordiamo, dovrà essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico) dovrà essere evidenziata l’IVA con la specifica annotazione “scissione dei pagamenti”. Non sarà ovviamente più applicabile l’IVA a esigibilità differita ex art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972.

La Pubblica amministrazione verserà l’IVA direttamente all’Erario e l’impresa incasserà il corrispettivo al netto dell’IVA, che pertanto non dovrà essere considerata quale “IVA a debito” in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica.

Si precisa che lo split payment si estende a tutti gli acquisti effettuati dalle P.A., ancorché queste ultime agiscano  in veste istituzionale, cioè non in qualità di soggetti passivi IVA.

Rimangono invece escluse le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta (cioè le operazioni soggette a reverse charge), le operazioni per le quali il cedente / prestatore applica un regime speciale IVA che non prevede l’indicazione separata in fattura dell’IVA (ad esempio beni usati) e le prestazioni effettuate dei lavoratori autonomi che subiscono la ritenuta a titolo d’acconto. Si rimanda ad ogni modo alla circolare n.1/E emanata in data 9 febbraio 2015 dall’Agenzia delle Entrate nella quale, oltre ad essere stato chiarito l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, vengono fatte importanti precisazioni in merito al sistema sanzionatorio.

Pesanti saranno le implicazioni dello split payment per le casse delle imprese che lavorano prevalentemente con la PA e che, non incassando più l’IVA, avranno una minore disponibilità di liquidità e rischieranno di trovarsi in una posizione di costante credito Iva. Per limitare gli effetti negativi, il legislatore ha previsto a favore di tali soggetti la possibilità di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell’art. 30, comma 3 del d.P.R n. 633/1972. Tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria, con modalità e termini individuati in un decreto attuativo di prossima emanazione.

Si rammenta infine che l’efficacia della disposizione è subordinata al placet del Consiglio dell’Unione europea, in assenza del quale, in luogo dell’applicazione dello split payment, sarà disposto l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.

Silvia Alberici Dottore Commercialista in Milano promotore di Menocarta.net