Imputazione dei redditi familiari: comunione o separazione dei beni?

La determinazione del reddito complessivo di ciascun coniuge dipende dal regime legale che disciplina i loro rapporti patrimoniali (art. 4 TUIR). Ma quali sono i beni che rientrano nella comunione e quelli invece esclusi?

La comunione dei beni é il regime patrimoniale legale della famiglia; tuttavia, qualora lo si reputasse conveniente, é possibile esercitare l’opzione per il regime di separazione dei beni.

I redditi derivanti dai beni che formano oggetto della comunione legale sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto, o per la diversa quota eventualmente stabilita da convenzione modificativa. I redditi derivanti dai beni esclusi sono invece imputati unicamente al coniuge che li possiede.

Di seguito si riporta una sintesi dei beni in comunione e dei beni esclusi.

Beni in comunione

1) Beni acquistati, congiuntamente o separatamente, durante il matrimonio, tranne quelli esclusi;

2) Beni acquisiti per donazione e successione quando l’atto specifica che sono attribuiti alla comunione;

3) Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Beni esclusi dalla comunione

1) Proventi dell’attività lavorativa separata di ciascun coniuge;

2) Beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o, rispetto ai quali, era titolare di un diritto reale di godimento (superficie, usufrutto, uso, abitazione, ecc.);

3) Beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;

4) Beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

5) Beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non é specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

6) Beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

7) Beni acquistati con le somme ricavate dal trasferimento di beni sopra elencati o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Come sopra accennato, all’atto del matrimonio o in un momento successivo, i coniugi possono optare per la separazione dei beni, mantenendo ciascuno la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. In caso di separazione dei beni ovviamente a ciascun coniuge é imputato il reddito derivante dai beni di sua proprietà.

Uno dei quesiti più frequenti che viene posto al notaio é: conviene di più optare per la comunione o per la separazione dei beni? La risposta non può essere ovviamente la stessa per ogni coppia. Infatti, per dare una risposta specifica, occorre tener conto dell’entità delle risorse in gioco, dell’attività lavorativa dei coniugi e di una serie di altre variabili che potrebbero orientare la scelta in una direzione piuttosto che nell’altra.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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