Dal 2015 Fisco più paziente con i contribuenti in difficoltà

Dal 1° gennaio di quest’anno, l’istituto del ravvedimento operoso ha subito significative modifiche a seguito degli interventi operati Legge di stabilità 2015. Innanzitutto vediamo come è cambiata la disciplina e poi ci concentriamo sugli aspetti che interessano la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc).

Le innovazioni introdotte all’articolo 13 del D.Lgs. n.472/97, se da un lato ampliano il periodo concesso per regolarizzare errori sostanziali, formali ovvero tardivi versamenti dei tributi correttamente liquidati, dall’altro fissano misure sanzionatorie crescenti nel tempo.

Sotto il primo profilo, per le imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate è ora consentito ravvedersi anche dopo la constatazione della violazione con il pvc, ma prima della notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione, ivi inclusi i cosiddetti “avvisi bonari”.

Di conseguenza è stata inserita una progressiva onerosità, che alle misure previgenti per qualunque tipo di tardivo versamento (dallo 0,2% per un ritardo di un giorno fino al 3% entro i trenta giorni) o violazione (1/8 del minimo entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione ovvero entro un anno in assenza di adempimento periodico) aggiunge altre chances.

Innanzitutto 1/9 del minimo, anch’esso di generalizzata applicazione, se l’adempimento spontaneo interviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o, in caso di assenza dell’obbligo dichiarativo periodico, dalla commissione dell’errore.

Nuove anche le misure di 1/7, 1/6 ed 1/5 della sanzione minima, ma specifiche per i tributi erariali, applicabili alle regolarizzazioni definite rispettivamente entro due anni dagli stessi riferimenti temporali, oltre il biennio e infine dopo la notifica del pvc.

A questo proposito, con il medesimo provvedimento legislativo, si registra la soppressione, a partire dagli atti notificati nel 2016, della facoltà di adesione ai processi verbali di constatazione, con associata la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo.

Tale opzione deflattiva del contenzioso appare per certi versi rimpiazzata proprio dall’estrema possibilità concessa per il ravvedimento (come detto per le sole imposte amministrate dall’Agenzia), a seguito del ricevimento del pvc, con sanzione peraltro ridotta ad 1/5 del minimo.

Tuttavia, l’istituto soppresso presentava almeno due profili maggiormente favorevoli ai contribuenti, in alcuni casi.

Infatti, la sanzione base da assoggettare a riduzione poteva beneficiare dell’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n.472/97, evitando in parte duplicazioni di ammende originate dalle stesse violazioni o tra loro connesse, anche relative a più tributi e periodi d’imposta.

Inoltre, era prevista la possibilità di dilazionare l’importo dovuto in 8 rate trimestrali, maggiorate degli interessi legali.

Come noto, viceversa, il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento contestuale, e per intero, dell’imposta, della sanzione nella misura indicata e degli interessi al saggio legale sui tributi dovuti.

Un solo aspetto, tutt’altro che trascurabile, emerge invece a favore del cittadino moroso nel descritto quadro comparativo.

Ci si riferisce alla possibilità di sanare spontaneamente solo violazioni mirate fra quelle contestate nel pvc, coltivando nel caso il contenzioso amministrativo o giudiziale per le altre ritenute, evidentemente, meno fondate.

Al cospetto di un processo verbale di constatazione la strategia difensiva dispone dunque, a regime, della nuova possibilità di ravvedimento (anche parziale), del contraddittorio attraverso i rilievi da formulare in via amministrativa, dell’impugnazione giudiziale e dell’autotutela.

Scelta rapida, comunque: sull’adeguamento spontaneo incombe, abbastanza imminente, la mannaia della notifica dell’atto impositivo.

Alessandro Tentoni – Studio Palmeri Commercialisti Associati