Ecco come ripianare le perdite di esercizio

Può accadere che, durante la gestione aziendale, si verifichi la necessità di acquisire dei mezzi finanziari e che uno o più soci si rendano disponibili a farlo effettuando delle anticipazioni.

Questa decisione, che spesso deriva dalla volontà di non volere gravare la società di ulteriori interessi passivi da corrispondere agli istituti bancari, può comportare, nella contabilità aziendale, l’iscrizione di:

  • una posta nelle riserve del patrimonio netto;

oppure di

  • un debito della società nei confronti del socio finanziatore.

L’appostazione contabile dipende dalla volontà del socio conferente:

  • a seconda che egli voglia sin dall’inizio incrementare la dotazione patrimoniale della società
  • oppure desideri la restituzione della somma anticipata.

Se però nel frattempo la società subisce delle perdite d’esercizio, per il socio diventa difficile, se non addirittura impossibile, ottenere la restituzione della somma dopo un certo periodo di tempo.

Ecco allora che la situazione si complica e addirittura si rende necessario un intervento dei soci per il ripianamento delle perdite d’esercizio a beneficio della salvaguardia del capitale sociale.

Il caso che vogliamo esaminare è proprio questo: come ripianare le perdite d’esercizio mediante il “passaggio” delle somme versate dal socio, da “posta di debito” a “posta di patrimonio“.

Innanzi tutto è bene che il socio esprima per iscritto l’intendimento alla rinuncia del proprio credito al fine del ripianamento della perdita d’esercizio; se ciò avverrà con una comunicazione trasmessa alla società in forma di corrispondenza, tale documento non sarà soggetto all’imposta di registro (DPR 131/1986 – Art. 1 – tariffa parte 2).

Previo acquisto di un semplice francobollo, si potrà chiedere ad un ufficio postale l’apposizione di data certa, annullando quindi i tempi di spedizione postale.

Trattandosi di un intervento dei soci a favore del patrimonio netto, la contabilizzazione della situazione esaminata, per indirizzo prevalente e specificatamente in base al nuovo principio contabile OIC 28, non transiterà dal conto economico. Infatti, si potrà chiudere la partita debitoria interessando un’apposita riserva di capitale (voce A VII – Altre riserve – dello schema di bilancio CEE). Successivamente tale riserva sarà utilizzata per coprire la perdita dell’esercizio.

Pertanto gli articoli di contabilità saranno i seguenti:

all’atto della corresponsione della somma da parte del socio:

  • Banca ns. c/c a Debito verso Socio X s/c/anticipazione (che per presunzione è fruttifera a meno di specifica per iscritto e di precisazione nella posta contabile di bilancio);

all’atto della rinuncia del socio alla restituzione delle somme finanziate (anche infruttuosamente):

  • Debito verso Socio X s/c/anticipazioni a Riserva per ripianamento perdite

all’atto del ripianamento della perdita d’esercizio con la riserva costituita a tale scopo:

  • Riserva per ripianamento perdite a Perdita dell’esercizio xxxx.

Coerentemente con l’impostazione di cui sopra, dal punto di vista fiscale, la rinuncia del socio alla restituzione delle somme non è considerata una sopravvenienza attiva per la società (art. 88 del D.P.R. n. 917/ 1986), per cui aumenterà il costo della partecipazione nella società del socio stesso.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo