MOSS: in vigore le regole per il versamento dell’IVA

Sono state definite le modalità operative per la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti al MOSS (“mini one stop shop”). È quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile scorso. Vediamo di cosa si tratta.

Si ricorda che il MOSS é un regime di tassazione opzionale per l’assolvimento dell’IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce, nei confronti di privati UE. Infatti, in base alle nuove regole europee, la tassazione ai fini IVA di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale e non in quello del prestatore. L’opzione per il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento dell’imposta).

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 aprile 2015 prevede che il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al MOSS sia effettuato senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate;
  • mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Il bonifico deve avvenire per il tramite del portale MOSS, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia stessa (in particolare, nella causale del bonifico deve essere indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione cui si riferisce il pagamento).

L’IVA riscossa secondo le predette modalità viene ripartita tra gli Stati UE di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

In caso di versamento inferiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all’imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno stato membro di consumo.

Nel caso in cui l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l’eccedenza sarà rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. Qualora non sia possibile abbinare il versamento alla dichiarazione, in base al numero di riferimento unico, il soggetto passivo riceverà il rimborso dell’intero importo versato. Il rimborso verrà accreditato sul conto indicato dal soggetto passivo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ripartizione.

Sulle somme rimborsate maturano interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione. La misura degli interessi è quella prevista dall’art. 38-bis3, comma 4 del DPR 633/72.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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