Proroga Unico 2015, ecco il nuovo calendario dei versamenti

Tre settimane in più per effettuare i versamenti derivanti dal Modello Unico 2015 a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha predisposto la proroga dei termini per i versamenti in scadenza il prossimo 16 giugno 2015.

Il decreto interessa i contribuenti tenuti ai versamenti il prossimo 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Le nuove scadenze da annotare per effettuare i versamenti di Unico 2015 sono le seguenti:

  • entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 7 luglio al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,4%, posto che il differimento al 20 agosto dei termini per gli adempimenti fiscali e i versamenti è da considerarsi ormai a regime.

Vengono ricompresi nel regime di proroga dei versamenti di Unico 2015:

  1. i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore per cause diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro oppure vigono cause di inapplicabilità degli studi stessi;
  2. i c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011), che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;
  3. i contribuenti in “regime forfetario” (ex art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione;
  4. i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore, tra cui:
  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni di artisti o professionisti;
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

La scadenza del 16 giugno resta confermata per i contribuenti a cui non si applicano gli studi di settore, quali:

  1. le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  2. i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
  3. gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
  4. i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all’art. 3 commi 181-187 della L. 549/95, in quanto per l’attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
  5. i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2015 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo di imposta (soggetti “non solari”).

Per quanto concerne la tipologia dei tributi, il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti che risultano dalle dichiarazioni Unico 2015, compresi eventualmente quelli connessi con l’IVA, e IRAP 2015, i cui termini di scadenza ordinari sono fissati al 16 giugno.

Nello specifico rientrano anche i versamenti:

  1. delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca e 10% sulle retribuzioni di produttività dei dipendenti);
  2. delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE);
  3. dei contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate;
  4. del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese;
  5. del saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata (se non effettuato entro il 16 marzo 2015) e dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore.

Limitatamente ai versamenti contributivi dei soci di srl iscritti alla Gestione artigiani e commercianti è possibile applicare la proroga nel caso in cui la società:

  • non sia in regime di trasparenza fiscale;
  • non sia soggetta agli studi di settore.

È il caso di sottolineare che il differimento riguarda il saldo 2014 e il primo acconto 2015 dei contributi INPS artigiani e commercianti dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale e non le imposte dovute, quali IRPEF, addizionali e sostitutive, che restano agganciate alla scadenza del 16 giugno.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN