Società di persone e contabilità ordinaria: obbligo o scelta?

Il recente documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti vuole richiamare l’attenzione degli amministratori di società di persone e dei commercialisti che li assistono sugli obblighi civilistici da rispettare per la tenuta della corretta contabilità. Vediamo quali sono le possibili conseguenze della mancata tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa civilistica.

Il regime della c.d. contabilità semplificata previsto per le imprese minori (ricavi non superiori a euro 400.000 per le prestazioni di servizi e euro 700.000 per le altre attività) è ampiamente utilizzato nell’ambito delle società di persone, perché consente di tenere e conservare i soli registri contabili rilevanti ai fini IVA (registro delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi), con le necessarie integrazioni ai fini della determinazione del reddito d’impresa. L’indicazione dei soli costi e ricavi si combina con l’esonero delle movimentazioni finanziarie così come accade invece nel regime di contabilità ordinaria.

È bene precisare che i regimi contabili stabiliti dalle norme fiscali in funzione delle diverse variabili (natura del soggetto, volume di affari e dimensione dell’impresa) sono differenti dalle norme stabilite dal codice civile per quanto concerne l’obbligo di tenuta della contabilità (libro giornale e libro degli inventari), oltre alle altre scritture in ragione della natura e delle dimensioni dell’impresa, stabilito in capo all’imprenditore commerciale. In tale contesto infatti, l’unica eccezione è rivolta in capo al piccolo imprenditore che, per via della prevalenza del lavoro proprio e dei familiari, viene esonerato dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Sebbene ci sia una norma di matrice civilistica che stabilisce determinati obblighi di tenuta delle scritture contabili, nella prassi si osserva che la contabilità viene tenuta in ragione degli obblighi fiscali e dei possibili controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Sta di fatto che, mentre gli obblighi civilistici sono finalizzati a regolare i rapporti tra la società e i soci, tra i soci stessi, e tra società, soci e terzi, gli obblighi tributari sono stabiliti in funzione degli accertamenti tributari.

Ma quali sono le possibili conseguenze della mancata tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa civilistica?

Le conseguenze sono legate ai profili:

  1. di responsabilità degli amministratori verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge. La tenuta della contabilità conduce al rendiconto (ex art. 2262 C.C.) e al connesso esercizio del diritto di controllo in capo ai soci (ex art. 2261 C.C.). A fronte del potere di gestione in capo agli amministratore vi sono i poteri di informazione e consultazione che competono ai soci non amministratori, e il rendiconto di gestione rappresenta il documento fondamentale per l’esercizio di tali diritti. Si comprende così che l’omessa tenuta delle scritture contabili si traduce in una violazione di un obbligo stabilito dalla legge agli amministratori e di conseguenza questi ultimi, in solido, potrebbero essere chiamati in causa per risarcire i danni arrecati alla società. La limitazione della responsabilità riguarda gli amministratori che riescono a dimostrare di essere esenti da colpa. Inoltre, l’amministratore non può liberarsi dalla responsabilità adducendo di aver affidato la tenuta della contabilità ad un consulente esterno, trattandosi di un obbligo che ha carattere personale riferibile sempre all’amministratore anche quando viene affidato a terzi;
  2. di responsabilità civile e penale degli amministratori in relazione alle norme di diritto fallimentare. L’omessa o irregolare tenuta della contabilità impedisce la ricostruzione ex post delle vicende societarie con contestazione del delitto di bancarotta semplice documentale (ex art. 217, secondo comma, legge fallimentare), ovvero, nei casi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta (ex art. 216, primo comma Legge fallimentare).

Va ricordata la soglia per la fallibilità dell’imprenditore stabilita nel possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
  • aver realizzato, in qualunque modo ciò risulti, nei tre esercizi anteriori la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200.000;
  • avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.

Più volte la giurisprudenza ha stabilito che l’adozione del regime di contabilità semplificata non comporta l’esonero dagli obblighi stabiliti dal codice civile (ex art. 2214 e seguenti) da cui deriva, in caso di fallimento della società, l’inammissibilità delle giustificazioni dell’amministratore che sostiene di aver aderito al regime semplificato.

Non manca chi, alla luce di quanto finora esposto, vista la combinazione degli obblighi di natura civilistica e fiscale, consiglia di optare comunque per il regime di contabilità ordinario, posto che il libro giornale, se opportunamente redatto secondo le prescrizioni in materia di IVA, sostituisce sia i registri IVA che il registro dei beni ammortizzabili.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN