Ancora pochi giorni per l’invio del Modello 770

Entro il 31 luglio, salvo proroghe dell’ultimo minuto, occorre effettuare l’invio telematico del modello 770/2015 del sostituto d’imposta ed effettuare il versamento tramite ravvedimento operoso delle ritenute non versate per l’anno d’imposta 2014.

Il modello 770 è la dichiarazione fiscale che i sostituti di imposta, che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco, devono presentare all’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai compensi erogati, ai salari, alle pensioni e alle relative ritenute operate.

In relazione ai dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate, il modello 770/2015 può essere inviato in forma semplificata (modello 770 Semplificato) o in forma ordinaria (modello 770 Ordinario).

In sintesi, nel modello 770 Semplificato devono essere indicati:

  • i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate e delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Nel modello 770 Ordinario invece devono essere indicati:

  • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e le indennità di esproprio;
  • i dati relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti d’imposta utilizzati.

La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del modello 770/2015 è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica che attesta l’avvenuta ricezione dei dati.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni inviate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti dal DPR 22 luglio 1998, n. 322 e s.m., ma scartate dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, purché le stesse siano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

In caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’articolo 7/bis del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n.241.

Qualora nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengano commesse gravi e ripetute irregolarità è prevista la revoca dell’abilitazione (tale misura viene prevista anche in caso di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale).

Da più parti é stata chiesta una proroga per l’invio del modello 770/2015. Se la proroga non dovesse arrivare, entro il 31 luglio non resterà che inviare una dichiarazione che già da tempo ha perso la sua utilità e che comporta una inutile duplicazione dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate,  soprattutto dopo l’introduzione dell’invio della Comunicazione Unica (CU).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com