L’opzione per la trasparenza viaggia con Unico

La comunicazione di adesione al regime di trasparenza fiscale da parte della società partecipata deve essere effettuata direttamente attraverso apposita opzione da indicare nel modello Unico SC (quadro OP RIGHI OP11 – OP 15) presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione per questo regime fiscale.

È stato il decreto sulle semplificazioni fiscali (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014) a modificare le modalità per la comunicazione dell’opzione da esercitare per aderire al regime di trasparenza fiscale, regolato dagli articoli 115 e 116 del TUIR, mandando definitivamente in soffitta la comunicazione da effettuarsi con modello direttoriale secondo i contenuti del D.M. 23 aprile 2004.

A seguito di questa novità normativa, i soggetti che intendano optare per il regime di trasparenza, oppure rinnovare il regime per il periodo relativo al triennio 2015/2017, dovranno necessariamente operare la scelta nel modello Unico 2015 (Unico del periodo per il quale si intende esercitare l’opzione), da presentare entro il prossimo 30 settembre. Resta confermato che non è possibile avvalersi del comportamento concludente.

Per esempio: una srl con esercizio 1/1 – 31/12 che voglia optare dal 2015 per la tassazione per trasparenza dovrà, con le nuove disposizioni, comunicare l’opzione direttamente nel modello Unico SC 2015 (redditi 2014), entro 30/09/2015, anziché entro il 31/12/2015 secondo le previgenti disposizioni.

A tal fine in Unico 2015 SC nel quadro OP sono presenti gli appositi righi. In particolare nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata (opzione, rinnovo o conferma), mentre nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, cioè va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.

Le eventuali omissioni di adesione al regime potranno essere sanate attraverso la presentazione di un modello Unico rettificativo (contenente l’opzione) entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, senza l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa.

Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società ha la necessità di acquisire in via preliminare il consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC inviata alla partecipata. L’Agenzia esclude la possibilità di utilizzare una raccomandata a mano, in quanto la ricevuta di ritorno o le ricevute di consegna della PEC rispondono all’esigenza di rendere certa la volontà dei soci in merito all’adesione al regime della trasparenza fiscale, non soltanto nei confronti della partecipata, ma anche dell’Amministrazione finanziaria.

Un caso a parte è quello della S.r.l. unipersonale in cui il socio è il medesimo amministratore: in questa situazione, anche per evitare l’anomala situazione in cui il socio manifesta a se stesso la volontà di esercitare l’opzione, l’Agenzia si è espressa (con la R.M. n. 361/E/2007) affermando che l’opzione per la trasparenza fiscale deve ritenersi validamente perfezionata anche qualora manchi l’espressa comunicazione formale del socio unico.

È il caso di ricordare che nel regime di trasparenza si presume che tutto l’utile fiscale si consideri distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione ed indipendentemente dal fatto che poi l’utile venga effettivamente distribuito ai soci o rimanga nella società (come previsto per le società di persone)

Nel regime ordinario, invece, per le società di capitali si prevede la tassazione ai fini IRPEF del 49,72% dell’utile effettivamente distribuito nel caso di partecipazione qualificata ovvero del 26% nel caso di partecipazione non qualificata. Questo significa che il socio pagherà le imposte nell’esercizio di distribuzione effettiva degli utili (principio di cassa), ma anche che pagherà le imposte solamente sull’utile effettivamente percepito (utile civilistico di bilancio) e non su quello rilevante ai fini fiscali.

Quindi il vantaggio del regime trasparente permette di annullare la doppia imposizione sui dividendi ovvero di pagare sia il 27,50% a titolo di IRES da parte della società sia la tassazione prevista per il socio in caso di distribuzione di utili. Si ricorda che in entrambi i casi (tassazione ordinaria e tassazione in trasparenza) è sempre dovuta l’imposta IRAP in capo alla società partecipata.

In linea di massima la convenienza del regime della trasparenza fiscale rispetto alla tassazione ordinaria si manifesta nelle seguenti circostanze:

a) in presenza di utili modesti e quando i soci non posseggono altri redditi importanti tali da determinare l’applicazione di aliquote IRPEF elevate;

b) quando l’utile di bilancio non è troppo distante dall’utile fiscale ovvero quando la società non presenta rilevanti costi indeducibili;

c) quando si intende esporre un utile maggiore in bilancio ai fini della richiesta di ipotetici affidamenti bancari in quanto nel regime di trasparenza si elimina di fatto dal bilancio la tassazione IRES.

Il regime di trasparenza resta non conveniente per le società che sono abituate ad accantonare a riserva gli utili o a distribuirne solamente una minima parte ai soci.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN