Pensioni: la quattordicesima 2015

L’INPS ha comunicato che dal 1° luglio, insieme alla pensione, verrà erogata la cosiddetta quattordicesima per l’anno 2015 a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di almeno un trattamento pensionistico. Ma di cosa si tratta? Chi sono i beneficiari? Spetta a tutti i pensionati oppure ci sono dei limiti reddituali?

La legge 127/2007 all’art.5 commi da 1 a 4, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, con importo che oscilla tra i 336 euro e i 504 euro (per l’anno 2015), in presenza di determinate condizioni legate a:

  • età del pensionato;
  • contribuzione;
  • reddito.

Il requisito dell’età

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età; se invece il pensionato ha compiuto 64 anni nel corso del 2015 il beneficio spetta proporzionalmente per i mesi in cui è stato raggiunto il requisito.

Il requisito di contribuzione

Nel computo degli anni bisogna considerare la contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto. Non deve essere invece considerata la contribuzione estera, ma solo quella italiana, nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale.

RED 1

Il requisito reddituale

Deve essere considerato il solo reddito personale del pensionato e non quello coniugale.

RED 2

I redditi da considerare sono i seguenti:

  • i redditi assoggettabili all’IRPEF;
  • i redditi esenti da imposte;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte;
  • i redditi soggetti ad imposta sostitutiva;
  • i redditi esteri e/ italiani conseguiti da Enti ed organismi internazionali.

Non devono essere considerati:

  • i trattamenti di famiglia;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito dell’abitazione principale;
  • il TFR o similare;
  • gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • le pensioni di guerra;
  • le indennità per i ciechi parziali e quelle di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • i redditi di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L.388/2000;
  • i redditi dei sussidi economici che i Comuni ed altri enti erogano agli anziani in situazioni contingenti  e non di tipo continuativo.

Erogazione della quattordicesima

Il beneficio spetta solo se vengono rispettati tutti i requisiti (anagrafico, contributivo e reddituale).

Nel caso di:

  • prima erogazione deve essere considerato il reddito presunto del 2015;
  • erogazione successiva alla prima la somma viene corrisposta in via provvisoria sui redditi dell’anno precedente, mentre verranno considerate le prestazioni (comunicate al casellario dei pensionati) dell’anno in corso.

Il diritto e la misura verranno verificati successivamente; il pensionato dovrà considerare tale importo provvisorio sulla base delle dichiarazione dei redditi definitive.

La somma aggiuntiva verrà corrisposta nel mese di luglio ai soggetti in possesso dei requisiti sopraesposti alla data del 31 luglio 2015 con età maggiore o uguale a 64 anni.

Se il requisito dell’età sarà raggiunto dal 1 agosto 2015 ed entro il 31 dicembre 2015, la corresponsione sarà effettuata nel mese di dicembre.

Mancata erogazione della quattordicesima

Per completezza di informazione elenchiamo qui di seguito le prestazioni a cui non spetta la quattordicesima:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

L’importo aggiuntivo in argomento non viene inoltre erogato sulle pensioni:

  • interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS;
  • per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione da parte delle sedi (messaggio n. 9380 del 23 aprile 2008).

Non devono perdere la speranza i pensionati che, pur in possesso dei requisiti, non hanno ricevuto automaticamente la quattordicesima! Se non rientrano nelle situazioni sopra descritte, consigliamo loro di rivolgersi ad un Ente di Patronato per presentare una pratica di ricostituzione reddituale dichiarando i redditi 2014 e presunti 2015; la stessa pratica potrà essere compilata direttamente dal pensionato, in possesso del PIN INPS, dalla sezione “Servizi per il cittadino” presente nel sito dell’INPS.

Ornella Rossetti – Centro Studi CGN