“Test attribuzione” per le ritenute nelle società di persone e associazioni

Come avviene l’attribuzione delle ritenute d’acconto ai soci e e agli associati? Ecco tutte le indicazioni operative, con esempi concreti di compilazione del Modello Unico.

Nelle società di persone, nelle associazioni professionali e negli enti assimilati, l’imputazione del reddito ai soci e associati avviene in ragione dell’art. 5 del TUIR secondo il principio della trasparenza. Tali enti non sono soggetti all’IRPEF e il reddito prodotto è imputato ai singoli soci o associati. Il reddito attribuito al singolo socio/associato concorre alla formazione del reddito complessivo aggiungendosi a tutti gli altri redditi di diversa natura dallo stesso prodotti.

Oltre alla quota di reddito prodotta, la società/associazione deve trasferire ai soci/associati anche le ritenute d’acconto subite, gli eventuali crediti e le detrazioni spettanti.

Secondo le regole che governano tali tipologie di enti, l’imputazione al socio del reddito e delle altre componenti è proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

A seguito dell’attribuzione al socio delle ritenute d’acconto subite dalla società, può accadere che il socio utilizzi tali ritenute per pagare il proprio debito IRPEF (riducendo così la somma che deve all’Erario), oppure che, a fronte delle ritenute ricevute, il socio medesimo maturi un credito IRPEF, non trovando tali ritenute capienza nell’imposta dovuta da quest’ultimo.

È la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate a prevedere per tali soggetti la possibilità di utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell’associazione o della società. In particolare viene stabilito che “… i soci o associati alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24”.

L’operazione di attribuzione/riattribuzione è possibile con il preventivo assenso dei soci/associati tenendo presente che il consenso:

  • può essere formalizzato anche nel corso del medesimo periodo di imposta in cui materialmente avviene l’imputazione;
  • deve essere espresso con atto avente data certa (es. scrittura privata autenticata) o previsto nello stesso atto costitutivo della società/associazione. È ammessa la comunicazione tramite pec e la raccomandata in plico senza busta;
  • può riguardare in maniera specifica le ritenute di un determinato periodo di imposta. In tal caso ogni qualvolta se ne intenda fruire occorre manifestare la volontà;
  • può riferirsi alle ritenute maturate durante la vita dell’ente. In tal caso la volontà manifestata esplicherà i suoi effetti fino a revoca;
  • può riguardare l’attribuzione dell’intero ammontare o solo una parte delle ritenute subite in un periodo d’imposta.

È possibile così che le ritenute subite dalla società/associazione, dopo essere state trasferite ai soci/associati, e da questi utilizzate per l’abbattimento del proprio debito IRPEF, possano essere ritrasferite, per la residua parte, alla società/associazione per l’utilizzo in compensazione di quest’ultima. Lo scopo è quello di evitare di chiudere la posizione del socio/associato a credito nonché di consentire in capo alla società/associazione l’utilizzo delle ritenute subite e riattribuite per il versamento delle proprie imposte.

Affinché la società possa compensare il credito IRPEF derivante dalla ritenute restituite dal socio, è necessario che:

  1. il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società;
  2. si utilizzi il codice tributo 6830 da indicare in F24.

È stato altresì precisato che le ritenute residue a seguito di utilizzo da parte della società/associazione in compensazione con debiti tributari e previdenziali non possono più essere ritrasferite ai soci medesimi e devono essere utilizzate esclusivamente dalla società o associazione.

Il quadro nel modello UNICO/SP riferito agli enti collettivi dove esporre l’ammontare delle ritenute da attribuire ai soci/associati è RN, ai righi da RN1 a RN2:

1

Nello stesso modello, al quadro RO, verranno esposte le ritenute riattribuite dal socio/associato alla società/associazione:

2

Il quadro RX del modello UNICO/SP conterrà la somma delle ritenute riattribuite alla società/associazione:

3

Il singolo socio/associato, dopo aver azzerato la propria posizione IRPEF, esporrà il credito residuo da riattribuire alla società/associazione nel quadro RN del modello UNICO/PF:4

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN