Detrazione Ires del 55 – 65% anche sugli edifici locati

Il bonus sul risparmio energetico spetta anche sugli immobili locati dalle società, dato che la norma non prevede alcuna preclusione in tal senso. È quanto affermato dalla Ctr di Milano, con la sentenza 2549/12/2015. Chiariamo meglio le motivazioni alla base della sentenza.

Si ricorda che tra i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef/Ires per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (Legge 296/2006, art.1, commi 344-347) vi sono gli imprenditori individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali. L’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione n. 340 del 1° agosto 2008, aveva sostenuto una posizione chiara e netta: la detrazione fiscale compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati dai soggetti imprenditori di cui sopra per lo svolgimento della propria attività d’impresa. Sempre secondo la Risoluzione citata, la condizione per poter fruire della detrazione é che all’intervento di risparmio energetico consegua una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può assolutamente riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività.

Pertanto l’Amministrazione Finanziaria esclude categoricamente che l’agevolazione possa riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività, quali ad esempio gli immobili locati da una società esercente l’attività di pura locazione, in quanto questi ultimi rappresentano l’oggetto dell’attività e non dei fabbricati strumentali per l’esercizio della stessa.

Ma la Ctr di Milano ha messo a dura prova le certezze espresse nella Risoluzione n. 340.

Nel caso in questione, una società immobiliare aveva detratto dall’Ires a debito il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico su immobili concessi in locazione a terzi e l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il bonus, in linea con quanto stabilito dalla Risoluzione del 2008. Il contribuente presentava ricorso, lamentando l’errata interpretazione della norma, e il ricorso veniva accolto dalla Commissione Provinciale. Successivamente l’ufficio appellava la decisione dinanzi al giudice della Commissione Tributaria Regionale che, confermando la sentenza di primo grado, precisava che le sole condizioni previste dal legislatore per beneficiare del bonus energetico sono:

1) una relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato;

2) l’acquisizione di una certificazione energetica dell’edificio.

Secondo il giudice della Ctr di Milano, rispettati tali requisiti, non è rilevante la destinazione a terzi attraverso un contratto di locazione dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

Anche la giurisprudenza di merito che finora si é occupata della questione é orientata, in linea di massima, a favore del contribuente. Ad esempio, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con la sentenza n. 94/1/13, ha affermato che l’agevolazione ha “un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (cioé abitazioni, uffici, negozi, ecc.), sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito d’impresa”. La medesima Commissione concludeva precisando che “l’agevolazione é condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, di cui all’art. 4 ss. del DM 19.2.2007, idonei a certificare che l’intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Tale diritto generalizzato all’agevolazione troverebbe conferma anche nel testo della norma e del decreto attuativo, art. 2 del DM 19.2.2007, che non prevede eccezioni”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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