Che fare se si riceve una fattura di acquisto di merci da un paese UE?

Ecco una breve guida agli adempimenti da porre in essere all’arrivo di una fattura d’acquisto di merci proveniente da un Paese UE.

Come è noto, il regime IVA che regola i rapporti tra il nostro Paese e gli altri che compongono la UE, è contenuto negli artt. dal n. 37 al n. 60 del D.L. n. 331-1993, conv. con modificazioni dalla L. n. 427-1993. È in particolare l’art. 38 che disciplina gli acquisti intracomunitari.

Esso, in generale, stabilisce che l’IVA si applica:

  • sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato;
  • su acquisti di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro, dal cedente, soggetto passivo d’imposta o dall’acquirente o da terzi, per loro conto;
  • nell’esercizio di imprese, arti e professioni, associazioni e altri soggetti di cui all’art.4, quarto comma, D.P.R. n. 633-1972, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato;
  • su acquisti di beni derivanti da atti a titolo oneroso;
  • su acquisti che trasferiscono la proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi.

Ai sensi del successivo art. 39, gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati:

  • all’atto della spedizione all’acquirente italiano o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza;
  • all’atto degli effetti traslativi della proprietà o costituitivi di diritti reali di godimento sui beni, se non sussistenti all’effettuazione dell’operazione, e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna stessa;
  • alla data della fattura e per l’importo ivi indicato, se emessa anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra;
  • al termine di ciascun mese, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore a un mese solare.

All’atto del ricevimento di una fattura proveniente da un Paese membro UE, l’acquirente italiano soggetto d’imposta assolverà l’IVA tramite il meccanismo del reverse charge (art. 46 del predetto D.L. n. 331-1993, conv. con modificazioni dalla L. n. 427-1993), e pertanto essa:

  • deve essere numerata ai fini del registro IVA degli acquisti;
  • deve essere numerata ai fini del registro delle fatture emesse (o anche dei corrispettivi nel caso di soggetti art.22 DPR IVA, ad es. i commercianti al dettaglio);
  • ha come base imponibile la somma dovuta per la merce, aumentata di tutte le spese accessorie comunque inerenti l’operazione. Fanno eccezione le somme da considerarsi esenti od escluse per es. ai sensi degli artt. 10 e 15 del D.P.R. n. 633-1972 che vanno debitamente indicate all’atto dell’integrazione dell’imposta;
  • deve essere convertita in euro, se espressa in valuta diversa. A questo scopo, si deve utilizzare il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione se indicato in fattura, oppure in mancanza, quello del giorno di emissione della fattura. Il cambio è pubblicato sul sito della Banca d’Italia o della BCE e, ove manchi quello del giorno, ci si dovrà riferire al giorno antecedente più prossimo;
  • deve essere integrata con l’aliquota IVA dell’assoggettamento vigente nel nostro Paese, col relativo importo dell’imposta e il totale documento.

In questo modo, il soggetto acquirente italiano sarà contemporaneamente debitore e creditore dell’IVA, per cui tale imposta sarà di fatto versata interamente allo Stato italiano all’atto della vendita dei beni.

Ancora si dispone che le annotazioni sui registri IVA (ciascuna consistente nell’importo dell’ imponibile, nell’IVA integrata, negli eventuali importi esclusi da IVA, nel totale e nell’indicazione dell’ammontare nell’eventuale valuta estera) debbano essere eseguite distintamente dalle altre ordinarie, condizione che può essere rispettata inserendo le annotazioni in un’apposita colonna sui registri manuali oppure attribuendo uno specifico codice/causale sui registri meccanizzzati.

Le registrazioni IVA dovranno essere eseguite sul registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento delle fatture ma, in questo caso, l’IVA dovrà comunque confluire nella liquidazione mensile o trimestrale, corrispondente al mese di ricevimento.

Le registrazioni delle fatture di acquisti intracomunitari seguono invece i termini ordinari e non è possibile eseguirle prima di quelle correlativamente dovute nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo