Prestito tra familiari: validità della scrittura privata e redditometro

È divenuta piuttosto frequente l’erogazione di somme di denaro da parte di genitori ai propri figli o anche tra parenti stretti per far fronte a spese di consistente valore come per esempio l’acquisto di un’autovettura, la compravendita dell’immobile destinato ad abitazione, il sostenimento di spese di avvio di un’attività professionale o imprenditoriale. Ma come viene disciplinato tale prestito dal punto di vista fiscale?

Il suddetto prestito, in virtù dello strumento di accertamento “redditometro”, dell’istituzione dell’anagrafe dei rapporti finanziari (anagrafe tributaria), della tracciabilità dei pagamenti, delle norme antiriciclaggio richiede una particolare modalità di redazione. Non può rientrare, infatti, tra gli impegni di tipo verbale, ma necessita la redazione di un atto scritto, anche al fine di certificare la provenienza della somma successivamente spesa.

Il redditometro, strumento di accertamento sintetico, monitora il volume di spesa dei contribuenti. Attraverso di esso, l’Agenzia delle Entrate, prendendo come riferimento il possesso o la disponibilità di taluni beni indicatori di capacità contributiva ed associando agli stessi un certo reddito, individua, tramite appositi coefficienti, una sorta di reddito “congruo” in relazione al mantenimento di ogni bene. I singoli redditi associati ai beni vengono cumulati, con opportuni aggiustamenti di decurtazione, dando vita al reddito sintetico complessivamente accertato in capo al contribuente.

Qualora il reddito individuato risulti maggiore rispetto a quello dichiarato e lo scostamento sia superiore a 1/5 (20%), l’amministrazione finanziaria sarà legittimata a emettere un avviso di accertamento, basato proprio su tale rideterminazione sintetica del reddito.

Spetterà a questo punto al contribuente dimostrare che il mantenimento dei beni che risultano in suo possesso è finanziato da redditi esenti (e come tali non suscettibili di dichiarazione), da smobilizzi patrimoniali, da elargizioni del coniuge o genitore o, in generale, offrire qualunque giustificazione che escluda la percezione di redditi non dichiarati al fisco.

L’anagrafe dei rapporti finanziari, altro strumento di contrasto all’evasione fiscale, permette all’Agenzia delle Entrate di conoscere riferimenti e movimentazione di tutti i conti correnti bancari e postali; essa serve all’Amministrazione finanziaria, quindi, non solo per stilare la lista dei contribuenti da sottoporre a controllo, ma anche per stabilire la lista dei soggetti a rischio di evasione.

Considerati quindi gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per eventuali controlli di natura accertativa ma anche per dare certezza ai rapporti tra i familiari stessi, risulta importante, per formalizzare il prestito, la stesura di un atto scritto (ex art. 1813 c.c.) di cui elenchiamo qui di seguito le caratteristiche indispensabili:

a) occorre indicare che trattasi di somme corrisposte ma non maturanti interessi (neppure nella misura degli interessi legali) a favore del mutuante e quindi con la necessità di farlo rientrare nell’alveo dei prestiti infruttiferi di interessi (assoggettati altrimenti a tassazione);

b)  deve essere menzionato che il prestito è  soggetto a restituzione entro un certo termine specifico;

c) la data: l’elemento più importante della scrittura viene assunto, oltre che dalla firma delle parti, dall’apposizione della data, che deve essere certa (quindi potendo essere opposta a terzi). La stessa è ottenibile con la registrazione della scrittura presso l’Agenzia delle Entrate o con uno scambio di corrispondenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o con una mail PEC recante la firma digitale, o con apposizione della data presso un ufficio postale quindi in autoprestazione.

La somma di denaro corrisposta deve successivamente transitare tramite strumenti tracciabili (bonifico e/o assegno) affinché sia chiara l’origine e la destinazione del flusso finanziario derivante dalla volontà di mutuante e mutuatario.

Fabrizio Tortelotti