Verifiche fiscali: quali sono i poteri dei verificatori?

La Guardia di Finanza ha il potere di accedere ai locali adibiti all’esercizio di attività di impresa, artistica o professionale, al fine di esaminare le scritture contabili e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi. Dal momento che per il contribuente, una verifica fiscale rappresenta sempre un momento delicato, è importante che egli sia a conoscenza dei propri diritti e doveri nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria e i suoi funzionari. Quali sono i poteri dei verificatori? E cosa fare e come comportarsi quando si riceve una visita della Guardia di Finanza?

Per rispondere a queste domande, dobbiamo partire da una premessa. L’ispezione documentale è finalizzata a controllare la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la loro complessiva attendibilità (anche nelle more di una possibile rideterminazione del reddito in via induttiva), individuare le procedure di gestione e trattamento contabile e fiscale dei dati aziendali e appurare il grado di coerenza interna del sistema contabile.

I verificatori, nel corso dell’accesso, possono procedere a effettuare perquisizioni sulle persone, aprire borse, mobili, casseforti e ripostigli, esaminare i documenti e richiedere notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.

Nel caso in cui sussista il fondato sospetto che la persona rechi su di sé documentazione utile ai fini della verifica, i verificatori possono ricorrere alla perquisizione.

Per effettuare una perquisizione è sempre necessaria però l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità giudiziaria più vicina. Per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti o che vengano sottratte borse e il loro contenuto, viene adottata ogni cautela possibile come il piantonamento o il suggellamento.

Prima di richiedere l’autorizzazione all’esecuzione della perquisizione, i verificatori devono invitare la persona ad esibire spontaneamente i documenti in suo possesso. Qualora il soggetto verificato si rifiuti o sussista fondato motivo di ritenere che l’esibizione sia avvenuta solo parzialmente, il verificatore potrà allora contattare l’Autorità giudiziaria per farsi autorizzare alla perquisizione personale.

Analogo discorso vale per quanto riguarda l’apertura coattiva di borse, mobili, casseforti e ripostigli, fatta eccezione del fatto che non deve considerarsi attività di carattere eccezionale, per cui ad essa potrà essere fatto ricorso indipendentemente dall’insorgenza di specifici elementi di sospetto circa il contenuto dei suddetti oggetti e spazi.

Nel caso in cui gli armadi, i mobili e i cassetti siano aperti non è necessaria l’autorizzazione, in quanto la ricerca è indirizzata all’acquisizione di documenti, materiale o indizi in ordine alla non corretta tenuta delle scritture contabili e alla mancata osservazione delle norme fiscali che per loro natura potrebbero trovarsi riposti in armadi e cassetti.

E la posta elettronica? Se l’e-mail è già stata aperta (letta), i verificatori ne possono prendere visione. Nel caso in cui l’e-mail sia chiusa (non letta), occorre invece l’autorizzazione del magistrato.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 52 del DPR 600/1973, qualora non sia possibile riprodurre i documenti o i soggetti interessati alla verifica si rifiutino di sottoscrivere il verbale o ne contestino il contenuto, i verificatori possono sequestrare i documenti e le scritture contabili del soggetto verificato.

Possono essere sequestrati solamente documenti e scritture! Non possono essere sequestrati libri e registri. I verificatori possono eseguire copie o estratti di libri e registri e possono apporre sui libri e registri la propria firma (o sigla) con la data e il bollo dell’ufficio, adottando cautele atte a impedire l’alterazione o la sottrazione degli stessi.

L’atto finale delle operazioni di verifica è costituito dal processo verbale di constatazione (PVC) con il quale si formalizza l’esito del controllo fiscale. Il PVC riassume tutti i dati e gli elementi riscontrati nella verifica fiscale e le osservazioni del contribuente. Con la sua sottoscrizione il contribuente può finalmente tirare un sospiro di sollievo (e qualche volta no!).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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