Ecco cosa comporta l’invio telematico dei corrispettivi

Volendo fare una classifica di tutti i paesi con il più alto numero di adempimenti fiscali “dichiarativi” e “comunicativi”, credo che il nostro meriti il primo posto. Alle solite comunicazioni che già si fanno al fisco se ne aggiunge un’altra: la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi sta per diventare realtà.

In attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 23/2011, il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 ha tracciato la strada definendo il quadro normativo relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2017, i soggetti passivi operanti nel settore del commercio al minuto e in attività potranno trasmettere per via telematica le operazioni IVA sostituendo l’obbligo di registrazione dei corrispettivi e di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 possono esercitare l’opzione con validità quinquennale salvo revoca o successivo rinnovo. L’opzione infatti ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo. I soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono invece obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Quali sono i vantaggi per chi opta per la trasmissione telematica?

I soggetti che sceglieranno (in quanto non obbligati) i nuovi adempimenti telematici saranno ricompensati con incentivi, agevolazioni e semplificazioni nei controlli.

In particolare, coloro che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni IVA (spesometro), dalla comunicazione delle operazioni black list, dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, dalla presentazione degli elenchi intrastat, dalla comunicazione delle operazioni di cessione di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia.

Beneficiano invece di una corsia preferenziale per i rimborsi dei crediti IVA art. 30 del D.P.R. 633/72, che verranno erogati in via prioritaria entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Inoltre, i soggetti che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi hanno il beneficio della riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento ai fini TUIR e IVA ma a condizione che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti.

E in caso di inadempienza?

Nel caso in cui vi sia omessa trasmissione dei dati o la trasmissione dei dati sia incompleta o vengano trasmessi dati non corrispondenti al vero, si applica una sanzione amministrativa da 258,00 euro a 2.065,00 euro (D.Lgs 471/1997 articolo 6 comma 3) e una sanzione accessoria in materia di imposte dirette ed IVA (D.Lgs 471/1997 articolo 12 comma 2).

In caso di omissione della trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno i benefici previsti per i soggetti, salvo che il contribuente provveda, entro un termine che deve ancora essere individuato, alla corretta trasmissione dei dati mancanti o inesatti.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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