In arrivo le nuove soglie di punibilità penale in ambito tributario

In dirittura d’arrivo l’approvazione definitiva del decreto legislativo concernente la revisione delle sanzioni penali in ambito tributario, in attuazione della delega fiscale. Riepiloghiamo le principali novità.

Il decreto legislativo intende fornire risposte sanzionatorie adeguate alle condotte evasive caratterizzate da intento fraudolento nel rispetto dei criteri di:

  1. predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni;
  2. rilevanza della configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa;
  3. specificazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
  4. attenuazione della pena in caso di adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata.

La bozza in corso di approvazione, in relazione alle soglie di punibilità, prevede una serie di modifiche in ragione del principio di adeguatezza della pena rispetto alla gravità della condotta così come prevede la legge delega.

Per quanto concerne le soglie di punibilità, lo schema del decreto prevede, in sintesi che:

  1. l’omesso versamento IVA (art. 10/ter D.lgs. 74/2000) è penalmente rilevante quando supera la soglia di euro 250.000 (in passato la soglia era di euro 50.000). Il reato si consuma entro il termine del versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo e prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni;
  2. l’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10/bis D.Lgs. 74/2000) trova la punibilità penale quando supera euro 150.000, in passato la soglia era fissata a euro 50.000. Al riguardo è importante precisare che le ritenute in oggetto sono sia quelle risultanti dalla certificazione rilasciate, sia quelle dovute sulla base della stessa dichiarazione fedelmente presentata;
  3. la fattispecie di indebita compensazione (art. 10-quater) è duplicata, dovendosi operare la seguente distinzione:
  • compensazione effettuata con crediti non spettanti, con una soglia oltre i 50.000 euro, per la quale si prevede una reclusione da sei mesi a due anni;
  • compensazione effettuata con crediti inesistenti, sempre con una soglia sopra i 50.000 euro, per la quale si prevede la sanzione della reclusione da diciotto mesi a sei anni.

L’occultamento o la distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) viene disciplinato nel senso che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L’omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) comporta conseguenze penali quando:

  • non viene presentata la dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto con un’imposta evasa, con riferimento alle singole imposte, pari a euro 50.000. La sanzione prevista è quella della reclusione da un anno a quattro anni;
  • non viene presentata la dichiarazione dei sostituti d’imposta con ritenute non versate pari a euro 50.000. La reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni è la pena prevista.

Anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 4 D.Lgs. 74/2000) è oggetto di rivisitazione ed è ascrivibile a chiunque, al fine di evadere le imposte, compie operazioni simulate indicando in una dichiarazione:

  • elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
  • elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il reato scatta quando, anche congiuntamente, sono superate le prescritte soglie di punibilità correlate all’imposta evasa.

Le operazioni simulate sono quelle apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto in parte ovvero sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Il fatto attiene all’utilizzo di documenti falsi e si consuma quando:

  • sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie;
  • sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

La norma revisionata della dichiarazione infedele prevede che non si tenga conto:

  • della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;
  • della violazione dei criteri di determinazione della competenza, della non inerenza e della non deducibilità degli elementi passivi reali.

La pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sono previste le seguenti circostanze attenuanti (art. 13 D.Lgs 74/2000), in particolare:

  1. i reati correlati agli omessi versamenti (artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater co. 1, ad eccezione, quindi, di quello di cui all’art. 10-quater co. 2) relativi ai crediti inesistenti, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso;
  2. qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione;
  3. i reati di dichiarazione infedele od omessa non sono punibili se i debiti tributari (incluse sanzioni amministrative e interessi) sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché tali adempimenti siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Nicolò Cipriani