Nuovo attestato di prestazione energetica (APE) dal 1° ottobre

Il 1° ottobre entra in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE), a seguito della direttiva UE 2010/31 e dei decreti del MEF dello scorso giugno. Vediamo quali sono le caratteristiche del nuovo attestato.

Il nuovo APE racchiude tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile e diventa una sorta di “targa energetica” dell’edificio.

L’assegnazione dell’efficienza energetica è valutata:

  • in 10 classi energetiche, e non più 7, indicate con lettere che vanno dalla A alla G, e i primi quattro livelli saranno tutti in A (da A4, massima efficienza, ad A1);
  • con nuovi indicatori; oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti. Sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo APE – entro quindi il prossimo 29 dicembre, dovrà inoltre essere istituita la banca dati nazionale degli attestati (Siape).

Oggetto della valutazione è sia il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, sia la qualità della muratura dell’edificio (involucro edilizio), la climatizzazione estiva e, per gli edifici con destinazione non residenziale, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.

Le novità introdotte riguardano sia i proprietari di immobili sia i professionisti incaricati del rilascio dell’attestazione, che ha una durata di dieci anni, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In questo caso il certificato è da rifare.

L’obbligo è a carico del proprietario ovvero, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o  importanti risanamenti, a carico del costruttore.

Il professionista chiamato al rilascio dell’attestazione deve possedere tutti i requisiti indicati nel D.P.R. 75/2015, deve essere accreditato a livello nazionale e ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo fisico nell’immobile.

Sanzioni

In caso di rilascio di un’attestazione di prestazione energetica non veritiera, il professionista è punito con una sanzione amministrativa da 700,00 a 4.200,00 euro.

In caso di inadempienza da parte del proprietario o del costruttore, la sanzione applicabile va da 3.000,00 a 18.000,00 euro.

Se l’attestazione manca, in caso di compravendita o di locazione, la sanzione applicata è:

  • per il proprietario, da 3.000,00 a 18.000,00 euro
  • per il venditore, da 300,00 a 1.800,00 euro

Rita Martin  – Centro Studi CGN