Le spese anticipate dal professionista: quale trattamento fiscale?

Durante lo svolgimento del proprio incarico professionale e delle attività poste in essere per i propri clienti, il professionista si trova costretto a dover sostenere diverse tipologie di spese. Riepiloghiamo i casi in cui tali spese sono imponibili per il professionista, sia ai fini IVA che ai fini IRPEF.

Il trattamento fiscale dei rimborsi spese è stato modificato a seguito di alcune novità per il 2015.

Prima di tutto occorre distinguere tra:

  • spese effettuate in nome e per conto del cliente;
  • spese legate allo svolgimento dell’incarico professionale intestate al professionista.

Nel primo caso ci si riferisce a tutti quei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate e documentate, anticipate in nome e per conto del cliente, come ad esempio quelli per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e di visura, per acquisto di materiale, fatti dall’esercente l’arte o professione per conto del cliente. Tali spese sono indicate nella parcella del professionista come operazioni escluse dalla base imponibile IVA in base all’art. 15, comma 1, n.3 del D.P.R. 633/1972 e non sono soggette all’applicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto ai fini IRPEF del 20%.

La seconda fattispecie di rimborsi spese, non intestate direttamente al committente, nello specifico in bianco o intestate al professionista (senza alcun riferimento al committente), spesso si configurano in costi sostenuti da quest’ultimo per vitto, alloggio, viaggi e trasferte, accessorie alla prestazione principale, e,  nel momento in cui vengono riaddebitate al cliente nella notula, sono soggette non solo ad IVA ma anche a ritenuta d’acconto ai fini delle imposte dirette, concorrendo pertanto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista.

In quest’ultimo caso il professionista potrà portarsi in deduzione i costi relativi alle suddette spese, rispettando i criteri di deducibilità, integrale o parziale, a cui questo è soggetto.

Occorre però distinguere il caso in cui le spese di vitto e alloggio vengono pagate direttamente dal committente.

Dal 1 gennaio 2015 le spese per vitto e alloggio direttamente fatturate e pagate dal committente non devono più essere considerate compensi in natura per il professionista, e pertanto non partecipano alla formazione del relativo reddito di lavoro autonomo, divenendo invece integralmente deducibili per il committente.

La novità riguarda anche il fatto che, rispetto al 2014, tali spese, non costituendo compenso per il professionista, non devono essere riaddebitate in fattura dal committente.

Tali ultimi cambiamenti si applicano solo alle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN