E-commerce: esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Vediamo qual è, in concreto, l’impatto di tale novità.

L’esonero, disposto con il DM del 27 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2015,  riguarda pertanto i servizi di commercio elettronico diretto reso nei confronti di soggetti privati consumatori italiani (B2C) e i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, per i quali sono in vigore specifici criteri di territorialità ai fini IVA (ai sensi dell’art. 7-sexies del DPR 633/72).

Grazie alle nuove disposizioni introdotte dal DM, gli obblighi di certificazione ai fini IVA nei servizi di commercio elettronico diretto vengono equiparati ai servizi di e-commerce indiretto, per i quali già era previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di documenti a rilevanza fiscale (in quanto assimilati alle vendite per corrispondenza per effetto delle disposizioni del DPR 696/1996). Grazie a tale semplificazione il prestatore del servizio/cedente del bene potrà gestire con un’unica procedura di certificazione tutte le operazioni di e-commerce effettuate nei confronti dei consumatori privati nazionali. Potrà infatti vendere sul proprio portale web sia il bene fisico (commercio elettronico indiretto) che l’aggiornamento software (commercio elettronico diretto) senza dover emettere nessun documento fiscale, esclusivamente annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art.24 del DPR 633/72).

Nulla é cambiato in merito alle operazioni di e-commerce tra soggetti passivi IVA (rapporti B2B), per le quali la certificazione continua a seguire le regole ordinarie.

La decorrenza del sopra descritto esonero da certificazione é fissata retroattivamente al 1 dicembre 2015, ovvero la medesima data di entrata in vigore delle nuove regole di territorialità IVA di cui all’art.7-sexies del DPR 633/72.

Permane inoltre l’obbligo di fatturazione nei rapporti con privati consumatori (B2C), qualora la fattura sia richiesta dal cliente non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione.

Si segnala inoltre che tale esonero da scontrino o ricevuta ha validità esclusivamente nei confronti di privati consumatori residenti o stabiliti in Italia. Per quanto riguarda i servizi prestati da soggetti passivi italiani nei confronti di privati stabiliti in altri Stati UE, il soggetto nazionale dovrà certificare i corrispettivi secondo le prescrizioni dei diversi Stati nei quali i servizi si considerano effettuati. Al fine di rendere facilmente consultabili dagli operatori le norme fiscali di tutti i paesi UE, la Commissione Europea ha reso disponibili sul proprio sito web le informazioni relative alle regole di fatturazione e alle aliquote applicabili ai servizi nei 27 Stati membri.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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