Il nuovo regime per il collocamento dei disabili

Il legislatore è recentemente intervenuto sulla disciplina del collocamento obbligatorio, apportando numerose modifiche alla legge 68/99, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità. Riepiloghiamo in sette punti le principali novità.

Ecco i più significativi interventi di restyling intervenuti in materia, apportati dal D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 (G.U. 23 settembre 2015, n. 221), al Titolo I Capo I:

  • l’elenco dei lavoratori destinatari della normativa (art. 1, comma 1, legge 68/99) viene esteso alle persone con diritto all’assegno INPS di invalidità in ragione della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo e in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • la disposizione, in base alla quale per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si proceda ad una nuova assunzione, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, per tali datori di lavoro l’obbligo di assumere un disabile scatta automaticamente (art. 3, comma 2, legge 68/99);
  • secondo quanto stabilito dall’art. 4 legge 68/99 come modificato, al fine di determinare il numero di soggetti disabili da assumere, l’azienda potrà computare nella quota di riserva anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% se disabili psichici;
  • viene estesa ai datori di lavoro pubblici la possibilità, già riconosciuta ai privati, di assumere in una unità produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive, fermo restando l’obbligo di invio del prospetto informativo (art. 5, comma 8-ter, legge 68/99);
  • viene introdotta la possibilità per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille di usufruire dell’esonero parziale, subordinandolo solo alla presentazione di un’autocertificazione e al pagamento del contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore non occupato (art. 5, comma 3-bis, legge n. 68/99);
  • vengono riscritte le modalità di assunzione ai fini del collocamento obbligatorio, possibile solo tramite richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o tramite convenzione. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’apposito elenco. Nel caso di mancata assunzione entro il termine di 60 giorni, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria (art. 7 legge 68/99);
  • infine (art. 8 legge 68/99), i disabili disoccupati possono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nell’ambito territoriale di residenza, oppure nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dal precedente elenco. Per ogni persona, il Comitato tecnico annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato