La cessione dei riposi e delle ferie

Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 151/2015), all’art. 24 rubricato “Cessione dei riposi e delle ferie, introduce un’assoluta novità nel panorama giuslavoristico italiano: prevede che i la­voratori possano cedere, a colleghi, riposi o ferie da loro maturati. Vediamo quali sono le condizioni poste a tale cessione.

La cessione:

  • deve avvenire nel rispetto dei diritti di cui al D.Lgs. 66/2003;
  • deve avvenire a titolo gratuito;
  • deve essere effettuata tra dipendenti che lavora­no presso lo stesso datore di lavoro;
  • deve avere il fine di consentire, ai cessionari, di assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti;
  • deve avvenire secondo le disposizioni che saranno pre­viste dai contratti collettivi applicati.

Si rileva, che il perentorio rimando regolamentare alle future di­sposizioni della contrattazione collettiva con riguardo alla misura, ai tempi e alle modalità della cessione, rende ad oggi la disposizione inattuabile.

In proiezione, una volta che la contrattazione collettiva avrà stabilito le regole, la norma potrà produrre i primi effetti, ma la cedibilità dei riposi e delle ferie sarà comunque condizionata al rispetto dei diritti previsti dal D.Lgs. 66/2003, cioè alla normativa sull’orario di lavoro. Ne consegue, ad esempio nell’ipotesi delle ferie, che la cessione potrà riguardare solo quei giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in eccedenza rispetto alle 4 setti­mane, rese dal D.Lgs. 66/2003 obbligatorie e irrinun­ciabili.

In concreto quindi le ore maturate in capo ad un singolo lavoratore e disponibili alla cessione non saranno molte; diversamente l’impatto solidaristico della norma sarà maggiore nell’ipotesi di cessione collettiva da parte di più lavoratori a sostegno di un unico collega che si trova a dover assistere un figlio minore che necessita di cure costanti.

In conclusione, sebbene l’efficacia dispositiva della norma appaia ad oggi ancora debole, non possiamo negare il valore solidaristico di una disposizione che, senza costi economici aggiuntivi per il datore di lavoro, rende attuabile una forma di mutuo soccorso tra la­voratori.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato