Detrazione per l’acquisto della prima casa in leasing

Quali detrazioni sono riconosciute dalla legge di stabilità 2016 per coloro che acquistano un’abitazione principale tramite un contratto di leasing immobiliare?

Dal 1° gennaio 2016 risultano detraibili, nella misura del 19% della spesa sostenuta, i canoni di leasing immobiliare e relativi oneri accessori, compreso il costo di acquisto del riscatto, degli immobili adibiti ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. La detrazione spetta anche se l’immobile acquistato è in fase di costruzione o da costruire.

Possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche il cui reddito complessivo risulta essere uguale o inferiore a euro 55.000,00 annui all’atto della stipula del contratto di leasing e che non sono proprietarie di altri immobili ad uso abitativo.

L’agevolazione spetta in misura diversa, a seconda che il soggetto che sostiene la spesa abbia più o meno di 35 anni.

In caso di contribuenti di età inferiore ai 35 anni, la detrazione del 19% compete per un importo annuo pari a:

  • massimo euro 8.000,00 in riferimento ai canoni di leasing e agli oneri accessori;
  • massimo euro 20.000,00 in riferimento all’importo del riscatto.

Per i contribuenti di età pari o superiore a 35 anni, l’importo su cui calcolare la detrazione si riduce del 50% e pertanto:

  • massimo euro 4.000,00 in riferimento ai canoni di leasing e agli oneri accessori;
  • massimo euro 10.000,00 in riferimento all’importo del riscatto.

In caso di licenziamento non per giusta causa e involontario, il pagamento del canone può essere sospeso mediante presentazione di apposita richiesta da parte dell’utilizzatore al concedente, per una volta durante l’intera durata del contratto e per un massimo di 12 mesi; alla scadenza il pagamento riprende normalmente e il contratto di leasing viene prorogato per il periodo di tempo pari alla sospensione.

Si ricorda che per il rilascio dell’immobile il concedente può usufruire del procedimento di convalida di sfratto.

Contestualmente, per il trasferimento di immobili a banche e intermediari finanziari che esercitano l’attività di leasing avente per oggetto abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali l’immobile presenta le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni prima casa, l’imposta di registro è ridotta all’1,5%, l’imposta ipotecaria-catastale a euro 50,00, e sussiste l’esenzione dall’imposta di bollo e catastale.

Il valore di riscatto sconterà imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a euro 200,00 ciascuna.

Riferimento normativo: lettere i-sexies1) e i sexies2) al c.1 dell’art.15 del Tuir, introdotte dalla Legge 208/2015 – c.d. Legge di stabilità 2016 – commi dal 76 all’84

Rita Martin – Centro Studi CGN