730/2016 e visto di conformità: controlli e chiarimenti

Tutti i modelli 730 elaborati da un CAF o un professionista abilitato sono obbligatoriamente provvisti del visto di conformità. Secondo la normativa di riferimento (art. 2, comma 1, D.M. n. 164/99), nonché l’ultimo documento di prassi in materia (Circ. n.7/E/2015), apporre il visto di conformità vuol dire verificare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione nonché alle disposizioni che disciplinano gli oneri detraibili e deducibili, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute.

In vista della prossima campagna fiscale, riepiloghiamo gli aspetti più importanti relativi al visto di conformità, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata è conseguenza della verifica:

  1. della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
  2. degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
  3. delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  4. delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  5. dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  6. dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E/2015, ha avuto modo di sottolineare che:

  1. per le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse;
  2. per le spese ripartite su più annualità (recupero edilizio, risparmio energetico, bonus mobili, spese sanitarie rateizzate), il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. La relativa documentazione potrebbe risultare superflua qualora il soggetto che presta l’assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia. Invece il controllo documentale va sempre eseguito quando il cliente/contribuente chiede assistenza fiscale per la prima volta in relazione a una rateazione in corso derivante dagli anni precedenti;
  3. il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.). Ai fini della responsabilità in esame, il contribuente non è tenuto ad esibire visure catastali, contratti di locazione in vigore, lettera A/R al conduttore dell’immobile e casi simili. Pertanto l’omessa dichiarazione di un canone di locazione non rientra nel perimetro delle responsabilità di cui all’art. 36-ter e, qualora il contribuente dichiarasse che l’immobile non è locato, al CAF/professionista non competerebbero ulteriori controlli;
  4. il contribuente non è tenuto ad esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali ad esempio:
    • il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell’abitazione principale;
    • lo stato di famiglia per l’applicazione delle detrazioni soggettive di imposta;
    • la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità;
    • la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale;
    • la dimostrazione della condizione di convivenza che permette di detrarre le spese sostenute dal familiare convivente per i lavori effettuati in uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza.

In presenza di situazioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, i CAF e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d’imposta e delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità.

Con la circolare n. 26/E/2015, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sui seguenti aspetti:

  1. rispondendo al quesito riguardante il caso di un onere deducibile inserito due volte nella certificazione unica è stato precisato che l’intermediario, nel verificare la documentazione esibita dal contribuente, non entra nel merito di quanto dichiarato dal sostituto. Ne consegue una ricaduta in termini di responsabilità in capo al contribuente con facoltà di azione di regresso nei confronti del sostituto di imposta;
  2. il CAF/professionista è tenuto al controllo del contratto di comodato e della relativa registrazione con indicazione dei dati nella sezione corrispondente, in caso di fruizione della detrazione del 50% o 65% da parte del comodatario;
  3. il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli adempimenti relativi al quadro RW e le relative sanzioni non possono essere imputate al soggetto che ha apposto il visto.

Il controllo relativo all’apposizione del visto di conformità deve essere effettuato sui documenti prodotti in originale o in copia, con l’obbligo per gli intermediari di conservare copia della documentazione esibita dai contribuenti per i cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN