Bonus mobili tra proroghe e ultimi chiarimenti

La Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31/12/2016 la detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 10.000 euro per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF.

In questo articolo chiariamo i dubbi più ricorrenti alla luce delle risposte dei tecnici durante l’ultimo Telefisco e delle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nei documenti di prassi.

La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è legata alla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.). Non tutti gli interventi edilizi consentono di beneficiare del bonus mobili, ma solo quelli:

  • di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, eseguiti sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Per usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese. Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Telefisco 2016).

La detrazione sugli arredi si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016; quella sulle ristrutturazioni edilizie si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti, nel corso di Telefisco 2016 è stato chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se è corretto ritenere che un contribuente che ha sostenuto spese di ristrutturazione nel secondo semestre del 2012 possa accedere anche alle agevolazioni relative alle spese per l’acquisto degli arredi sostenute nel 2016. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che con Circolare n. 11 del 2014 (punto 5.6) è stato chiarito che, per l’anno 2014, era possibile fruire del bonus mobili da parte dei contribuenti che avessero sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi indicati con la Circolare n. 29/E del 2013. Considerato che la disposizione agevolativa, originariamente prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015, è stata ulteriormente prorogata, spostando il predetto termine al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio le cui spese siano state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni.

L’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili non può essere superiore a 10.000,00 euro e la relativa detrazione dall’IRPEF lorda può arrivare fino a 5.000,00 euro suddivisa in dieci annualità da ripartire tra gli aventi diritto.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che:

1) il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Il bonus arredamento può moltiplicarsi in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto di diversi interventi di recupero edilizio (circolare 29/E/2013);

2) l’acquisto è agevolato anche per gli elettrodomestici privi di etichetta di classe energetica, a condizione che per tali prodotti non ne sia stato ancora previsto l’obbligo;

3) l’ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale, quindi fino al 31/12/2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare (circolare 11/E/2014);

4) le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici devono essere pagate con le stesse modalità (bonifico bancario o postale) e il pagamento deve essere effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio. È ammissibile il pagamento effettuato mediante carte di credito o carte di debito (es. bancomat). In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. 29/E/2013);

5) è stato precisato (circ. 11/2014) che lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura; mentre lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se:

  • contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati;
  • è riconducibile al contribuente/titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora);

6) il bonus mobili, anche se legato alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta una detrazione autonoma e in caso di decesso del contribuente la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi d’imposta (circolare 17/E/2015).

L’ammontare delle spese per interventi edilizi e quelle relative al bonus mobili sono tra loro slegate. È quanto si apprende dalla legge di stabilità 2015 che ha aggiunto l’ultimo periodo al co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 precisando che “Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1”.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN