I fondi solidarietà bilaterali alternativi

I fondi di solidarietà hanno lo scopo di garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ai datori di lavoro ai quali non si applica la disciplina relativa alla cassa integrazione. Con il D.Lgs. n.148/2015 in sostanza si prosegue e rafforza la strada già tracciata con la Legge Fornero. Vediamo quali sono le principali novità.

La principale novità è l’obbligatorietà dei fondi per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (la legge 92/2012 prevedeva «più di 15 dipendenti»).

Fondi di solidarietà

Come già previsto dalla Legge n. 92/2012, in alternativa all’istituzione di nuovi fondi di solidarietà, qualora alla data di entrata in vigore della predetta Legge fossero già esistite consolidate realtà bilaterali, le parti istitutive di detti Enti potevano adeguare gli statuti degli organismi bilaterali già in essere alle finalità previste per i nuovi fondi di solidarietà introdotti dalla Riforma del lavoro.

Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà alternativi, ossia dei fondi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità (settori dell’artigianato e della somministrazione).

La «soglia occupazionale» è definita dai fondi

Si ricorda che il fondo di solidarietà per il comparto artigiano (FSBA) prevede la copertura per tutte le aziende, quindi anche per quelle aventi meno di 5 dipendenti.

Le principali novità rispetto alla disciplina prevista dalla Legge n. 92/2012 riguardano:

  • l’innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’aliquota di finanziamento, da ripartire tra datore di lavoro e lavoratore, dallo 0,20% allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale (attualmente FSBA tramite EBAV prevede quote fisse);
  • le tipologie di prestazioni erogate.

In particolare viene espressamente previsto che i predetti fondi debbano assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:

  • assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario (pari all’integrazione salariale) o, in alternativa,
  • assegno di solidarietà (in luogo del contratto di solidarietà di tipo B), eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

I fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre 2015) sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015.

In mancanza, i datori di lavoro, aderenti ai predetti fondi, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (nuova denominazione del fondo residuale, F.I.S.) a decorrere dal 1° gennaio 2016. In tal caso è possibile richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che si verificheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato