Bonus mobili giovani coppie: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione della nuova agevolazione introdotta dall’ultima Legge di Stabilità per l’acquisto dei mobili da destinare all’arredo dell’abitazione principale da parte delle giovani coppie. Ecco in sintesi i principali aspetti da considerare per coloro che intendono approfittare di questa nuova agevolazione.

L’art. 1, comma 75, L. n. 208/2015 definisce giovani coppie quelle “costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”. A tal proposito l’Agenzia ha chiarito che:

  1. le coppie coniugate devono risultare sposate nell’anno 2016;
  2. la condizione convivenza, invece, deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio. Tale condizione è comprovata nell’anno 2016 mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un’autocertificazione.

Il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno all’interno della coppia, con la precisazione che il requisito si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nel 2016. Dovendo quindi prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade, i beneficiari dell’agevolazione sono i nati a partire dal 1° gennaio del 1981.

La detrazione è agganciata all’acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La circolare chiarisce che:

  1.  l’unità immobiliare può essere acquistata a partire dal 2015 fino a tutto il 2016. La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si giustifica in ragione di altre previsioni normative nell’ambito del TUIR (per esempio detrazione interessi passivi su mutui) in base alle quali si consente un lasso temporale di 12 mesi tra l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale;
  2. i giovani possono acquisire l’unità immobiliare a titolo oneroso (compravendita) o gratuito (donazione);
  3. l’unità immobiliare può essere acquisita da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso l’acquisto deve essere effettuato dal soggetto che matura il requisito anagrafico;
  4. l’immobile deve risultare destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti della giovane coppia nell’anno 2016;
  5. l’immobile acquistato nel 2016 può essere destinato ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF.

I beni agevolati sono gli acquisti di mobili e arredi effettuati nel corso dell’anno 2016 da destinare all’unità abitativa con le seguenti precisazioni:

  1. l’agevolazione non comprende l’acquisto di grandi elettrodomestici;
  2. l’acquisto dei mobili può precedere la maturazione dei requisiti in capo alla coppia. Ad esempio: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2016;
  3. i beni agevolabili devono essere nuovi e sono quelli richiamati nella circ. n.29/2013 (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile).

La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16 mila euro, da ripartire in dieci annualità, con le seguenti specificazioni da considerare:

  1. l’ammontare della spesa è riferita alla coppia anche se può essere sostenuta indifferentemente da parte di entrambi i componenti della giovane coppia oppure da uno solo di essi, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età;
  2. per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito. Non è invece consentito pagare mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;
  3. se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” (ex art. 16, comma 2, D.L. 63/2013).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN