Detrazioni fiscali per spese di istruzione in 730 e in Unico

Le spese versate dal contribuente per la propria istruzione oppure per quella di figli e familiari a carico sono importi detraibili in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 oppure modello Unico). Analizziamo nei dettagli tali detrazioni alla luce anche degli ultimi rilevanti interventi normativi.

Tra le spese di istruzione rientrano le spese per:

  • asili nido e scuole dell’infanzia;
  • primo ciclo di istruzione, cioè scuole primarie (ex elementari) e scuole secondarie di primo grado (ex medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) e università;
  • corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella pagata per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani;
  • master;
  • dottorati di ricerca;
  • test di ammissione alle università;
  • canoni di locazione per studenti fuori sede.

Spese asili nido – Rigo E8 (RP8) codice 33

I genitori che iscrivono i propri figli all’asilo nido possono fruire di una detrazione sulle spese sostenute nel corso del 2015 per la retta scolastica. La detrazione nel 730 o in Unico delle spese per l’asilo è pari al 19% della spesa fino a un limite massimo di 632,00 euro per ciascun figlio. La detrazione è quindi pari a 120 euro (19% di 632 euro) per ciascun figlio iscritto all’asilo di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, come indicato nell’articolo 12 del Tuir, e vale sia per i figli legittimi che i figli riconosciuti fuori dal matrimonio, adottati, affidati o affiliati. Sono detraibili anche le spese dell’asilo privato: in questo caso le spese per la retta sono detraibili fino all’importo altrimenti pagato dal genitore che iscrive il figlio presso una struttura pubblica.

Spese di frequenza corsi di istruzione

Le leggi n. 107/2015 e n. 208/2015 hanno modificato le disposizioni del Tuir riguardanti appunto le spese di istruzione.

Rigo E8 (RP8) – codice 13

In particolare, il modificato art. 15 comma 1 lett. e del Tuir prevede la possibilità di detrarre “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”. In estrema sintesi, quindi, sono detraibili integralmente nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di università statali, mentre per quelle non statali la misura della spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilita annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto ministeriale, in attesa di emanazione alla data odierna.

Rigo E8 (RP8) – codice 12

È stato modificato anche l’art. 15 comma 1 lett. e-bis dello stesso Tuir, il quale ora prevede la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente. Strettamente collegata a tale detrazione è quella prevista dall’art.15 comma 1 lett. i-octies che riguarda le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione e in favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tale ultimo sconto Irpef non prevede tuttavia alcun limite di importo e la percentuale di detrazione è sempre pari al 19%.

Rigo E8 (RP8) – codice 31

Per quanto riguarda la disciplina dell’esatta distinzione tra spese di istruzione e quindi di frequenza scolastica ed erogazione liberale è intervenuta la Circolare n. 3/2016 dell’Agenzia delle Entrate ed è inoltre stato interpellato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per individuarne l’ambito applicativo.

Si considerano quindi erogazioni liberali i “contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)” mentre vengono considerate spese di frequenza scolastica “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica”.

Per queste ultime si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica.

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Canoni di locazione per studenti fuori sede – Rigo E8 (RP8) codice 18

Per le spese per i canoni di affitto sostenute dagli studenti fuori sede ovvero da tutti coloro che frequentano una scuola o un’università distante almeno 100 km dalla propria residenza spettano le detrazioni Irpef del 19% su un importo limite di 2.633,00 euro. La detrazione fiscale spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico.

Fabrizio Tortelotti