Equitalia bussa alla porta dei clienti dei contribuenti morosi

Se il contribuente non paga la cartella esattoriale di Equitalia, a pagare al suo posto potrebbero essere i suoi clienti. È questo il cosiddetto pignoramento presso terzi dei crediti, che l’agente della riscossione sta attuando richiedendo via PEC ai clienti del debitore, raggiunto da cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivi, di versare le somme direttamente a Equitalia anziché ai creditori.

La finalità è quella di recuperare crediti altrimenti difficilmente incassabili. Infatti, nel caso in cui il debitore di imposte, tributi e/o altre somme a titolo di sanzioni e interessi, sia allo stesso tempo creditore verso altri soggetti, la procedura esecutiva consente il recupero coatto dei crediti tramite l’ordine di pagamento proveniente direttamente da Equitalia.

La procedura può scattare a determinate condizioni, ovvero devono essere trascorsi:

  • 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
  • 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
  • 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora.

Per individuare il creditore del contribuente debitore d’imposta, Equitalia ha due strade percorribili:

  1. si possono ottenere le informazioni su eventuali crediti vantati nei confronti di clienti tramite accesso in azienda o mediante l’utilizzo di questionari da sottoporre ai clienti del contribuente moroso;
  2. si può, in alternativa, ricostruire il quadro dei rapporti commerciali dall’anagrafe tributaria (eventuali datori di lavoro, contratti di affitto, ecc.).

I terzi raggiunti dall’atto di pignoramento avranno 60 giorni di tempo per pagare le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia già maturato; le restanti somme dovranno essere pagate alle rispettive ordinarie scadenze. Nel caso in cui non sia dovuto alcun pagamento, dovrà essere comunque inoltrata una dichiarazione ad Equitalia, sempre entro il termine di 60 giorni.

Al debitore è concessa in ogni caso la possibilità di richiedere una dilazione del pagamento presso gli sportelli del concessionario. La concessione della rateazione blocca il pignoramento che decade automaticamente.

È sempre possibile impugnare l’atto di pignoramento nel caso in cui, prima di esso, non abbia ricevuto la notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento o dell’avviso di mora.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/