Spese universitarie e modello 730 precompilato

Nel modello 730 precompilato i contribuenti non troveranno tutte le spese di istruzione universitaria sostenute. Infatti, verranno riportate integralmente soltanto le spese comunicate all’Agenzia delle Entrate dalle Università statali, mentre quelle comunicate dalle Università non statali potranno essere trovate dai contribuenti nel foglio riepilogativo. Ecco quindi come integrare il modello 730 precompilato.

Oltre al doppio binario tra atenei pubblici e statali, si dovrà fare particolare attenzione agli importi da inserire in dichiarazione dei redditi.  Infatti, l’art.15, comma 1, lett. e) del Tuir consente la detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi mesi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Per tali due motivi, ovvero per la differenziazione tra atenei privati e atenei pubblici e la quantificazione dell’importo massimo di spesa dichiarabile, il contribuente potrebbe trovarsi a dover integrare il modello 730 precompilato ricevuto dall’Agenzia delle Entrate. Le tipologie di voci integrabili presenti nell’elenco indicato dalle Entrate sono le seguenti:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master che per durata e insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
  • corsi di dottorato di ricerca.

Non sono indicate nella precompilata alcune tipologie di spese come quelle per i test di ammissione o di preselezione, in tali casi il contribuente dovrà integrare la dichiarazione con le ulteriori spese detraibili.

Le spese universitarie sono indicate nel 730 precompilato al netto di eventuali rimborsi riscossi dal contribuente. Se tali rimborsi sono riferiti a spese sostenute in anni precedenti, il contribuente li troverà in dichiarazione tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. Se nelle precedenti dichiarazioni il contribuente non ha portato in detrazione le spese rimborsate oppure ha detratto gli importi già al netto dei relativi rimborsi, sarà lui stesso a dover modificare la precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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