La deducibilità degli ammortamenti nel regime dei minimi

Le regole di deducibilità degli ammortamenti per i soggetti titolari di partita IVA che ancora oggi sono nel regime dei minimi disciplinato dal Decreto Legge n. 98 del 6/07/2011, si differenziano notevolmente dagli altri regimi fiscali. Chiariamo la questione, anche attraverso un esempio pratico.

Prima di tutto occorre ricordare che i cosiddetti “minimi” (i soggetti rientrati nel regime sopra evidenziato) possono beneficare dei vantaggi del regime fiscale al quale appartengono, ovvero l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva del 5% sui redditi prodotti, fino a quando ricorrano determinate condizioni.

Una delle condizioni sopra richiamate prevede il non superamento della soglia di € 15.000,00 complessivi per l’acquisto di beni strumentali.

Stante il suddetto vincolo, la regola generale di deducibilità degli ammortamenti prevede che i cosiddetti minimi possano dedurre interamente il costo di acquisto del bene strumentale nell’esercizio in cui detto bene è stato acquistato.

La regola sopra richiamata rimane subordinata ad un’altra regola generale di deducibilità fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni strumentali ad uso promiscuo.

Nello specifico, la deducibilità parziale dei costi promiscui è stata stabilita in un’unica aliquota del 50% a differenza delle distinte regole di deducibilità che vincolano i soggetti appartenenti a regimi diversi da quello dei minimi ai sensi dell’art. 98 del D.L. 98/2011.

Facciamo un esempio.

Un soggetto A acquista nel corso dell’esercizio 2015 un’auto al costo di € 12.000,00. In sede di calcolo delle imposte dell’esercizio 2015 A dovrà dedurre dal complesso de ricavi prodotti (incassati) nel corso dell’esercizio 2015, un importo pari ad € 6.000,00 (€ 12.000X50%) per l’acquisto dell’auto.

Occorre ricordare che il superamento della soglia degli € 15.000,00 per l’acquisto di un bene strumentale impone al soggetto appartenente al regime dei minimi ex art. 98 D.L. 98/2011 di uscire dal regime fiscale al quale appartiene a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel quale ha sostenuto detto costo.

Da questo si può dedurre che se il soggetto A (citato nel precedente esempio) avesse acquistato l’auto ad un prezzo complessivo di € 40.000,00 nel corso dell’esercizio 2015 in sede di calcolo delle imposte dell’anno 2015 si sarebbe dovuto dedurre un costo di € 20.000,00 (€ 40.000,00 X 50%) stante l’uscita dal regime dei minimi a partire dal 1 gennaio 2016.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN