La donazione di immobili

Se stai pensando di donare un immobile ai tuoi figli sappi che ci sono alcune cose che devi assolutamente sapere. Cosa significa esattamente donare un immobile? E cosa comporta? Come determinare il valore della donazione? E a quanto ammontano le imposte sulla donazione? In questo articolo facciamo una breve sintesi.

La donazione è un vero e proprio contratto, con il quale un soggetto (donante), arricchisce un altro soggetto (donatario) a titolo gratuito. Affermare che la donazione è un contratto significa che il donante e il donatario devono essere d’accordo nel dare e nel ricevere e quindi manifestare reciprocamente la loro volontà.

Anche per la revoca di una donazione occorre l’accordo di entrambi i contraenti. La revoca di una donazione può essere richiesta solo da una delle parti qualora il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti e per sopravvenienza di figli. In tutti gli altri casi, una volta che si sceglie di donare non si può più tornare sui propri passi!

L’atto di donazione di un immobile deve essere fatto per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. Le donazioni di beni immobili richiedono sempre l’atto pubblico a prescindere dal valore del bene donato.

La donazione di un immobile può essere gravata da un onere a carico del donatario. Spesso si tratta di una prestazione a favore dello stesso donante o a favore di terzi (una donazione con l’onere di prestare assistenza al donante stesso o ad un parente del donante).

Come si determina il valore dell’immobile oggetto di donazione?

Per i beni immobili oggetto di donazione il valore è determinato considerando per la piena proprietà il valore venale alla data dell’atto di donazione; per la proprietà gravata da diritti reali di godimento il valore è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; mentre per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto.

L’Agenzia delle Entrate può comunque rettificare il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dichiarato dai contraenti nell’atto di donazione.

E per quanto riguarda le imposte?

Anche le donazioni di immobili sono soggette a imposizione fiscale. Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante ed il beneficiario.

In particolare:

  • il 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
  • il 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro;
  • il 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado, da calcolare sul valore totale senza alcuna franchigia;
  • l’8% per le altre persone, da calcolare sul valore totale senza alcuna franchigia.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute inoltre l’imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore dell’immobile e l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore dell’immobile.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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