Contributi IVS: le agevolazioni

Il calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, oltre alla contribuzione fissa, prevede la liquidazione del contributo eccedente il minimale direttamente in Unico. Per alcuni soggetti, esistono determinate agevolazioni che permettono il versamento di un importo ridotto. Ecco quali.

I soggetti interessati sono:

  1. collaboratori di imprese artigiane e commerciali di età superiore ai 21 anni e artigiani e commercianti già pensionati Inps, di età superiore ai 65 anni;
  2. coloro che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  3. familiari collaboratori occasionali dell’artigiano;
  4. contribuenti forfetari.

Ai sensi della Legge 233/1990 i collaboratori di età superiore ai 21 anni usufruiscono di una riduzione delle aliquote contributive previste pari a tre punti percentuali.

L’aliquota agevolata è applicata comprendendo il mese in cui il soggetto compie il 21° anno di età.

Ai sensi della Legge 449/97 art.59 c.15, i lavoratori autonomi di età superiore ai 65 anni titolari di pensione Inps, che continuano la loro attività commerciale o artigiana possono corrispondere i contributi IVS dovuti nella misura ridotta alla metà.

La riduzione va richiesta espressamente dai soggetti interessati direttamente all’Inps mediante apposita comunicazione; sono esclusi i titolari di pensione di reversibilità e i lavoratori autonomi.

I soggetti che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo versano la contribuzione, ma per loro non sussiste l’obbligo del versamento dei c.d. contributi fissi (contribuzione sul minimale).

I collaboratori familiari occasionali dell’artigiano non sono obbligati all’iscrizione IVS e pertanto sono esonerati dal versamento dei contributi stessi.

I soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per lavoratori – c.d. regime forfetario – disciplinato dalla Legge 190/2014, possono usufruire di agevolazioni anche dal punto di vista contributivo.

Abbiamo due situazioni:

  • il regime agevolato 2015 consentiva a tali contribuenti la non applicazione del minimale contributivo; in sostanza coloro che erano iscritti alla gestione IVS effettuavano il calcolo direttamente sul reddito effettivo, applicandovi le aliquote ordinarie;
  • il regime agevolato 2016, così come indicato dalla Legge di stabilità 2016, invece, consente la riduzione del 35% della contribuzione dovuta, calcolata sul reddito forfetario come determinato. In tal caso, il versamento ridotto comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici. Ne consegue che, anche se il reddito è inferiore al minimale, i contributi vanno calcolati tenendo conto di tale soglia, con la riduzione del 35%.

Tale agevolazione rimane comunque subordinata ad un’apposita comunicazione telematica da inviare all’Inps entro il 28 febbraio o in sede di iscrizione di inizio attività. La richiesta di adesione è presente nel cassetto previdenziale del contribuente, ma può essere trasmessa anche in modalità cartacea.

Rita Martin – Centro Studi CGN