Regole super semplificate per i bilanci delle micro società di capitali

A partire dai bilanci per l’anno 2016, accanto alle regole stabilite per la redazione dei bilanci in forma completa e abbreviata, si aggiungeranno quelle relative alle micro imprese. Vediamo di cosa si tratta.

L’articolo 2435-ter del Codice Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n. 139/2015, si occupa della disciplina delle micro imprese, categoria inserita nel nostro ordinamento al fine di recepire le indicazioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE. Il tessuto imprenditoriale italiano (ed europeo), costituito in larga parte da imprese di piccole e medie dimensioni, ha spinto il legislatore a definire una serie di regole meno stringenti al fine di evitare o alleggerire oneri amministrativi troppo gravosi.

Secondo l’art. 2435-ter “Sono considerate micro imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.”

Visto il riferimento all’articolo 2435-bis, è chiaro che le imprese che presentano le soglie dimensionali specificate nell’articolo 2435-ter devono comunque rispettare il requisito di non avere emesso titoli negoziati in mercati regolamentati per poter essere considerate micro.

Le imprese che ricadono nella categoria delle micro possono beneficiare di una serie di agevolazioni nella presentazione e produzione di informazioni per quanto concerne lo schema di stato patrimoniale e di conto economico, nonché i criteri di valutazione da applicare alle poste di bilancio.

Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata applicando gli stessi criteri di valutazione.

Le micro società di capitali sono inoltre esonerate dal rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa: quest’ultimo aspetto rappresenta la vera novità, posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

L’esonero dalla compilazione della nota integrativa è accompagnata dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all’art. 2427, numeri 9) e 16) che riguardano:

  • gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  • le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e sindaci cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

L’esonero dalla relazione sulla gestione è legata all’indicazione, sempre in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile:

  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, né tantomeno redigono il rendiconto finanziario. Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, le micro imprese non possono applicare le disposizioni in materia di derivati ma, se ricorrono le condizioni di cui al principio contabile OIC 31 relativo ai fondi per rischi e oneri, hanno l’obbligo di iscrivere in bilancio un fondo in relazione a strumenti finanziari non di copertura. Quest’ultima precisazione è contenuta nel principio contabile sui derivati che, nella sostanza, ribadisce l’applicazione del principio di prudenza anche per le imprese in questione.

L’applicazione delle semplificazioni è legata al verificarsi di precisi limiti dimensionali e l’ultimo comma dell’art. 2435-ter prevede l’uscita dal regime agevolato quando le micro società, per due esercizi consecutivi, superano due fra i tre limiti indicati con relativo obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.

Il Legislatore non ha recepito la possibilità di esonero e così resta immutato il principio della pubblicità del documento di rendicontazione che unitamente al verbale che ne attesta l’approvazione dei soci dovrà continuare a essere depositato presso il competente registro delle imprese.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN