Situazioni di sovraindebitamento? Ecco come risolverle

Grazie alla L. 27.1.2012 n.3 anche i soggetti “non fallibili” possono trovare un accordo con i propri creditori per risolvere le situazioni di “sovraindebitamento”.

Come sappiamo, la profonda crisi economica ha interessato anche piccoli imprenditori, professionisti e semplici cittadini “privati consumatori”.

Di essi si occupa la Legge n. 3/2012, che in buona sostanza detta le regole per fare in modo che si possano rimettere i debiti secondo un accordo pre-stabilito e quindi “tornare in bonis”.

In particolare i soggetti che possono accedere, anche se in modi diversi, alle opportunità offerte dalla L. 3/2012, sono:

  1. gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    • aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
    • aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
    • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro;
  1. gli imprenditori agricoli;
  2. le associazioni professionali;
  3. le start up innovative;
  4. le persone fisiche intese nella classica accezione di “consumatore” oppure quelle precedentemente elencate, che hanno però contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La situazione economica nella quale devono versare i soggetti di cui sopra, è quella del “sovraindebitamento” intesa come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6, c. 2, lett.a) L.3/2012).

Fra i debiti che è possibile “risanare” con la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria, tranne l’IVA e le ritenute operate, che possono però essere dilazionate.

Sull’argomento, lo scorso 6 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circ. n. 19/E, che, tra l’altro, mette in evidenza che ai fini della composizione della crisi, il consumatore può scegliere tra la proposta di accordo con i creditori e la proposta di “piano”, mentre il debitore non consumatore può fruire soltanto della proposta di accordo con i creditori. Per entrambi i soggetti è, inoltre, prevista l’alternativa liquidatoria.

Di norma il soggetto interessato deve depositare presso il Tribunale territorialmente competente una proposta che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.

L’accordo richiede il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi. Il piano invece, prescinde dall’accordo con i creditori e sarà valutato dal Tribunale secondo convenienza e meritevolezza del debitore.

Inoltre, sia per il debitore che per il consumatore sarà possibile modificare l’accordo o il piano, se l’esecuzione di questi ultimi diviene impossibile per ragioni a loro non imputabili.

In alternativa all’accordo e al piano del consumatore, il soggetto in stato di sovraindebitamento può attivare il procedimento di liquidazione del patrimonio. Tale conversione è, inoltre, disposta dal Giudice nel caso in cui l’accordo o il piano cessano di diritto ai sensi dell’art. 11, c.5 L. 3/2012.

Ma chi assiste i soggetti interessati nelle procedure citate? Sono gli Organismi di Composizione della Crisi, (cosiddetti OCC) iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Essi svolgono funzioni di ausilio ai debitori, ai creditori e ai Giudici ed assumono tutte le iniziative dirette alla predisposizione del piano di ristrutturazione, del programma di liquidazione e alla relativa esecuzione.

Tali organismi possono essere costituiti anche dagli Ordini professionali dei Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati e dei Notai nonché da Professionisti o da Società tra professionisti che possiedano i requisiti richiesti dall’articolo 28 della L.F. O da un Notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo