730 precompilato e spese sanitarie: ecco i dati trasmessi all’Agenzia

L’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per l’anno d’imposta 2016 sono stati ampliati soggetti e tipologie di spese che vanno trasmesse entro il 31 gennaio dell’anno successivo cui le spese si riferiscono.

Chi deve trasmettere i dati

Fino all’anno d’imposta 2015 erano tenuti alla comunicazione:

  • strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto;
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato;
  • Asl e aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie, pubbliche e private;
  • strutture di specialistica ambulatoriale.

Dall’anno d’imposta 2016 la tipologia di soggetti è stata ampliata, comprendendo anche:

  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • strutture per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica.

Tutti gli altri soggetti non ricompresi nelle suddette tipologie non sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie 2016.

Quali dati vanno trasmessi

Vanno comunicati:

  • il ticket per l’acquisto di farmaci e per le prestazioni usufruite nell’ambito del SSN;
  • le spese relative ai farmaci, anche omeopatici;
  • le spese relative all’acquisto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • i costi relativi ad alcuni servizi forniti dalle farmacie (ad es. La misurazione della pressione sanguigna, il test della glicemia, ecc.);
  • le spese per farmaci ad uso veterinario;
  • i costi delle prestazioni sanitarie, escluse quelle di medicina e chirurgia estetica;
  • l’acquisto o l’affitto di protesi;
  • l’assistenza integrativa;
  • le cure termali;
  • altre eventuali spese sanitarie.

In riferimento al soggetto che ha sostenuto la spesa, vengono comunicati:

  • codice fiscale suo o del familiare fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale di carico fiscale;
  • codice fiscale e partita Iva del soggetto che ha effettuato la prestazione;
  • data del documento di spesa, tipologia e importo;
  • data del rimborso di spesa, tipologia e importo.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 123325/2016 è stato stabilito che i rimborsi delle prestazioni sanitarie erogati in anni successivi a quello in cui è stato effettuato il pagamento, sono inseriti nel quadro D – rigo D7 codice 4 del 730, tra i redditi a tassazione separata. Se la spesa oggetto del rimborso non è stata detratta dal contribuente, questi può procedere alla modifica ed eliminare l’importo dal quadro D della precompilata.

Una volta acquisite tutte le notizie, l’Amministrazione finanziaria elabora i dati e determina l’importo complessivo delle agevolazioni fiscali; accedendo alla precompilata il contribuente visualizza il totale delle spese inserite.

Per la registrazione al Sistema TS i soggetti interessati accedono al seguente link dedicato.

Sul sito del Sistema TS informa sono disponibili le FAQ 730 – Spese sanitarie con risposte alle richieste più frequenti relative alla trasmissione dei dati.

Ogni assistito che ha compiuto i 16 anni di età può esercitare l’opposizione alla disponibilità dei propri dati all’Agenzia delle entrate; se il soggetto ha meno di 16 anni, l’opposizione viene effettuata dal genitore/tutore.

L’opposizione può essere esercitata:

  • non comunicando il proprio codice fiscale, nel caso di scontrino parlante;
  • chiedendo l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale comprovante tutte le altre tipologie spesa direttamente al soggetto che lo emette;
  • dal 1 al 28 febbraio dell’anno successivo, accedendo all’area del sito dedicato con TS-CNS o con le proprie credenziali Fisconline; in questo caso si può consultare l’elenco delle spese comunicate e si può decidere quali lasciare in inserimento della precompilata e quali no;
  • comunicando all’Amministrazione Finanziaria la propria opposizione mediante la compilazione del modello predisposto e consegnandolo via mail o personalmente all’Agenzia delle entrate.

Rita Martin – Centro Studi CGN