Come rimediare all’invio tardivo delle dichiarazioni

La scadenza ordinaria del 30 settembre 2016 per l’invio delle dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA ed IRAP) è appena passata, ma come si può rimediare all’invio tardivo?

Prima di tutto occorre fare una distinzione tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa:

  • dichiarazione tardiva: se presentata entro 90 giorni dal termine fissato;
  • dichiarazione omessa:
    • mancata presentazione della dichiarazione;
    • presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 a partire dal 1° gennaio 2016, la sanzione applicabile per l’omessa presentazione della dichiarazione varia:

  • dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 250;
  • da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte.

Nel caso di dichiarazione omessa presentata entro l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione amministrativa varia:

  • da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200;
  • da € 150 a € 500 se le imposte non sono dovute.

Le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2015 e presentate nell’esercizio in corso, si considereranno tardive se presentate dopo il 30 settembre 2016 ma entro e non oltre il 29 dicembre 2016.

L’invio tardivo della dichiarazione comporta necessariamente il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso che si distingue a seconda che l’imposta scaturente dalla dichiarazione, sia o meno dovuta.

La sanzione fissa applicabile all’invio tardivo delle dichiarazioni, presentate dopo il 30 settembre 2016 ma entro il 29 dicembre 2016, è pari ad € 25.

In tal caso la dichiarazione è considerata presentata e quindi valida, fermo restando l’ulteriore sanzione (ridotta per il ricorso al ravvedimento operoso) applicabile al versamento in ritardo dell’imposta determinata dalla dichiarazione stessa.

A seconda del ritardo del versamento, il ravvedimento operoso distingue diverse riduzioni delle sanzioni applicabili all’imposta dovuta:

  • da 0,2% a 1,4% entro 14 giorni (1/15 per ogni giorno di ritardo);
  • 1,5% entro 30 giorni (1/10 del 15%);
  • 1,67 entro 90 giorni (1/9 del 15%);
  • 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stato effettuato il versamento in ritardo (1/8 del 30%);
  • 4,2857% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento in ritardo (1/7 del 30%);
  • 5% oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento in ritardo (1/6 del 30%);
  • 6% dopo il PVC (1/5 del 30%).

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN